Bonus affitti botteghe e negozi: aumentano i destinatari ma anche il costo amministrativo

Il bonus botteghe e negozi nasce con il dichiarato intento di sostenere gli imprenditori, soprattutto i piccoli commercianti, che a causa dello stop della propria attività dovuto al diffondersi della pandemia da Covid-19 si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione dei locali utilizzati per l’esercizio dell’impresa.

Nel decreto Cura Italia

Nella versione iniziale esposta nell’art. 65, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) il bonus consiste in un credito di imposta, pari al 60% del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe, che può essere utilizzato solo in compensazione con il modello F24 e unicamente dalle imprese, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi.

Il decreto Cura Italia era pensato come primo intervento di carattere straordinario per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, di qui l’idea di una misura di sostegno a carattere temporaneo e circoscritta al periodo di durata della crisi. Per questo motivo, il bonus spettava limitatamente ai canoni di locazione del mese di marzo 2020.
Con la risoluzione n. 13/E/2020 è stato istituito il codice tributo 6914 che consente la compensazione di questo credito di imposta a partire dal 25 marzo 2020.
Il comma 2-bis dell’art. 65, aggiunto in sede di conversione del decreto Cura Italia, ha poi stabilito che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non influisce sul pro-rata di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E e n. 11/E del 2020 hanno poi precisato:
– che il credito d’ imposta matura solo a fronte dei canoni effettivamente pagati;
– che non vi rientrano gli immobili di categoria catastale D8 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”;
– che se l’immobile locato è formato da un negozio (C/1) e una pertinenza (C/3), locati con canone unitario, il credito d’imposta spetta sull’intero canone se la pertinenza è utilizzata per lo svolgimento dell’attività;
– che le spese condominiali possono essere computate solo se pattuite quale parte integrante del canone di locazione.

Come si può constatare, si tratta di un bonus facile da maturare, basta pagare il canone di locazione, e semplice da utilizzare, perché si tratta solo di compensarlo con altre imposte nel modello F24. A tale proposito, la norma istitutiva non prevedeva che questo credito fosse escluso dal concorso ai tetti ordinari di 700.000 euro, per i crediti compensabili su base annua, o di 250.000 euro per quelli risultanti dal quadro RU ma tale limitazione è stata eliminata dall’art. 122 del decreto Rilancio.

Il bonus previsto dal decreto Rilancio

Il perdurare dell’emergenza e, quindi, l’aumento della durata del lockdown, ha indotto il Governo a prorogare la durata del bonus estendendola anche ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio e, con l’occasione, si è provveduto anche a riformulare interamente le regole per la fruizione di questo credito di imposta.

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha, da un lato, ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione e, dall’altro, ne ha limitato la fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il risultato è una norma la cui applicazione è ben più complessa rispetto a quella del bonus istituito dall’art. 65 del decreto Cura Italia e che, relativamente ai canoni di locazione del mese di marzo 2020, si affianca ad esso ponendovisi come possibile alternativa.

Esaminiamo ora l’ambito applicativo del nuovo bonus botteghe e negozi iniziando dalle regole che ne hanno ampliato le possibilità di utilizzo.

Perimetro di applicazione più ampio

Il nuovo credito di imposta (art. 28, D.L. n. 34/2020) spetta ora agli esercenti attività di impresa, arte o professione, a fronte del pagamento dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Aumentano, quindi le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus. Degna di nota l’inclusione tra i soggetti beneficiari degli studi professionali assenti nella prima versione del bonus

Inoltre, il nuovo credito di imposta viene esteso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione ai canoni relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Condizioni per la fruizione

Vengono, tuttavia, previste nuove limitazioni.

Per cominciare, i soggetti destinatari devono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, tetto questo che però non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche. Inoltre, è necessario aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Invariata la misura del credito di imposta che rimane pari al 60% dell’ammontare dei canoni effettivamente pagati ma che si riduce al 30% laddove l’immobile sia ricompreso in un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda in quanto, in questi casi, non è agevole stabilire quanta parte del canone è effettivamente riferibile all’immobile.
Lo sfruttamento elettivo del credito di imposta è in compensazione nel modello F24, ma l’art. 122 del decreto Rilancio, molto opportunamente, prevede ora esplicitamente che non occorre rispettare i tetti annui di 700.000 e 250.000 euro.

Incidentalmente, si fa notare come il tetto annuo dei crediti compensabili è stato innalzato a 1 milione di euro dall’art. 142 del decreto Rilancio con decorrenza dal 2020.

Il credito d’imposta si può cedere

Ma la vera novità risiede nella possibilità di cederein tutto o in parte, questo credito di imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Costoro, a loro volta, possono sfruttare il credito ricevuto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Nella versione della norma contenuta nelle bozze circolate prima della pubblicazione del decreto Rilancio, la disciplina della cessione di questo credito di imposta era contenuta nello stesso art. 28 e si prevedeva la possibilità che la cessione potesse avvenire a favore del proprietario dell’immobile in cambio di uno sconto di pari importo sul canone di locazione.
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le regole sulla cessione di questo credito di imposta sono state eliminate dall’art. 28 e trasferite nel nuovo art. 122 ed è stato, inoltre, eliminato il riferimento alla possibilità di utilizzare la cessione del credito per ottenere uno sconto dal locatore.
Si tratta di una tecnica normativa che ha avuto lo scopo di elencare quali, tra i crediti di imposta istituiti a seguito della pandemia, possono essere ceduti a terzi il che, a parere dello scrivente, rende più difficile avere un quadro completo delle caratteristiche di ciascun singolo credito d’imposta rendendo necessaria la conoscenza di due norme invece di una.

Tuttavia, l’art. 122 è servito anche per estendere la cedibilità al credito di imposta per negozi e botteghe maturato in base al precedente art. 65 del Decreto Cura Italia. La cedibilità del credito di imposta è finalizzata ad aumentare il valore della misura di sostegno per i soggetti destinatari i quali, essendo tutti in crisi di liquidità, hanno maggiore interesse a misure che si traducano in flussi di denaro a loro favore.

Cosa manca per fruire del bonus?

Allo stato attuale, il nuovo credito di imposta non è ancora liberamente fruibile da parte dei soggetti destinatari perché mancano:

– lo specifico codice tributo, che verrà certamente istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
– per coloro che intendono monetizzarlo tramite cessione a terzi, le regole attuative che saranno oggetto di apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.
È possibile, comunque, ipotizzare alcuni scenari caratteristici.
Da un lato, nonostante la soppressione dell’esplicito riferimento alla possibilità che la cessione del credito avvenga a fronte della concessione da parte del locatore di uno sconto sul canone di locazione, non sembrerebbe che tale strada sia stata del tutto preclusa. Tuttavia, visto che il credito di imposta matura a fronte del pagamento dei canoni, si dovrebbe comunque anticipare gli stessi al proprietario dell’immobile per poi farsene restituire il 60% una volta conclusa la cessione del credito di imposta. Si tratta, ad evidenza, di un modus operandi del tutto in contrasto con le finalità della norma e che si spera possa essere corretto dalle norme attuative.
In sostanza, andrebbe esplicitamente previsto che il credito matura anche a fronte del pagamento del solo 40% del canone purché, contestualmente, vi sia la cessione dello stesso al proprietario.
In assenza di tale chiarimento, non resterebbe altra strada che ottenere un finanziamento bancario con cui pagare i canoni di locazione per poi vedersene rimborsato il 60% a fronte della successiva cessione del credito al medesimo istituto finanziatore, operazione quest’ultima che non può non comportare costi aggiuntivi riducendo il valore del bonus.
Per quanto riguarda il bonus spettante sui canoni di marzo 2020, si pone poi il problema di valutare in concreto quale norma applicare:
– se l’art. 65 del Cura Italia, che lo limita agli imprenditori e agli immobili C1, ma non lo condiziona al calo del fatturato di marzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019, o
– il nuovo art. 28 del decreto Rilancio, che ne amplia la portata ma con un costo amministrativo maggiore teso ad accertarne la reale spettanza.
In conclusione, si tratta di un’agevolazione il cui reale valore, in termini di sostegno ai soggetti che hanno subito lo stop della propria attività, si potrà valutare solo una volta chiarite le norme applicabili alla cessione del credito di imposta.