Bonus occupazione Neet 2019: come si applica lo sgravio dei contributi

E’ stato prorogato anche per il 2019 l’incentivo occupazione Neet introdotto dall’ANPAL in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani”.
Possono essere iscritti al programma i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione, siano in possesso del requisito anagrafico e non siano impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.
N.B. Il successivo superamento del requisito anagrafico non comporta l’esclusione dal programma, mentre gli altri requisiti devono essere mantenuti anche successivamente.

Requisiti e condizioni

Ai fini dell’accesso all’incentivo l’assunzione potrà essere effettuata in qualsiasi territorio dello Stato con esclusione della provincia autonoma di Bolzano. L’eventuale trasferimento del lavoratore in luogo diverso da quello non comporta la revoca dell’incentivo che cesserà a maturare solo dal periodo di paga successivo.

Sono agevolati:
– i contratti di lavoro a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale.
– le assunzioni a scopo di somministrazione
-i contratti di apprendistato professionalizzante.

Non spetta il beneficio per i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

Importo del beneficio

Lo sgravio riguarda i contributi posti a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, fino al tetto massimo di fruizione pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di part-time.

L’INPS ha evidenziato che si deve fare riferimento ad un arco di fruizione pari a 12 mesi calcolati dalla data di assunzione. Ne deriva che, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese è necessario operare un riproporzionamento assumendo a riferimento la misura di
– 8.060,00/365 gg. = 22,08 euro per ogni giorno di spettanza
Secondo le indicazioni fornite dall’INPS, il riproporzionamento dello sgravio, è pari, su base mensile, a:
– 8.060,00/12 = 671,66 euro
opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.
N.B. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.

E’ il caso, per esempio, dei rapporti di lavoro in apprendistato professionalizzante stipulati da datori di lavoro dimensionati fino a 9 dipendenti: essendo la contribuzione ordinaria pari, nel primo anno, all’1,50% a cui va aggiunto 1,61% a finanziamento della NASpI, in questa fattispecie difficilmente si raggiungerà il limite massimo e l’agevolazione si attesterà su quella che, effettivamente, è la quota a carico del datore.

Cumulabilità dello sgravio

Il bonus assunzione giovani Neet può essere cumulato con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile, o bonus occupazione giovani, previsto dalla legge di Bilancio 2018; in particolare, il bonus Neet è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 e l’incentivo occupazione Neet, la soglia massima annuale di esonero dal versamento dei contributi per il bonus Neet è pari a 5.060 euro: 8.060 euro totali per l’incentivo occupazione Neet, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3mila euro per l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2018.

L’agevolazione assunzione giovani Neet può essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, ma soltanto durante il periodo formativo. L’esonero, in questi casi, riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro deve continuare ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Istanza di ammissione

La procedura per il riconoscimento dell’incentivo è demandata all’INPS. A tal fine, sarà necessario attendere un’apposita circolare dell’Istituto che sarà emanata a seguito della pubblicazione del decreto.

Il provvedimento prevede che il datore di lavoro sarà chiamato ad effettuare una apposita istanza preliminare in via telematica all’istituto.
L’INPS, ricevuta l’istanza del datore di lavoro, determina l’importo dell’incentivo spettante tenendo conto della durata e della retribuzione contrattuale e dopo aver verificato laregistrazione del lavoratore al programma “Garanzia Giovani” e la disponibilità delle risorse, comunica al datore di lavoro l’esito della verifica.
Qualora il lavoratore al momento dell’istanza preliminare non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, l’ANPAL interessa la Regione di adesione, ovvero in caso di scelta plurima, quella in cui il lavoratore deve essere assunto.
La Regione di conseguenza deve procedere entro 15 giorni alla presa in carico, in caso contrario sarà l’ANPAL a provvedere a livello centrale acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane.
Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione di prenotazione dell’agevolazione da parte dell’INPS, deve procedere all’assunzione (salvo non sia già stata effettuata) entro 10 giornidi calendario dalla data di comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS.
Entro lo stesso termine il datore deve comunicare all’Istituto l’avvenuta assunzione.
Le risorse a favore dell’azienda vengono assegnate in ordine cronologico tenendo conto della data di presentazione dell’istanza telematica.

Per le assunzioni effettuate prima della data di rilascio del modulo telematico da parte dell’INPS si terrà conto della data di assunzione.

Fruizione oltre il limite de minimis

L’incentivo può essere legittimamente fruito anche oltre i limiti stabiliti dal regime sugli aiuti di Stato in presenza di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, se il lavoratore assunto ha meno di 25 anni.

In caso di età compresa tra i 25 e i 29 anni è necessario che venga rispettato in aggiunta uno dei seguenti requisiti:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione” (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07).
La legge di Bilancio 2018, che istituisce l’Incentivo occupazione NEET, analogamente all’incentivo occupazione Mezzogiorno, richiama i principi del decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:
– una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;
– una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;
– una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Le circolari INPS sull’incentivo ricordano che sulle modalità di applicazione di tale criterio occorre fare riferimento all’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale ha chiarito che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”. In caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
Va ricordato che l’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non venga realizzato se il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
-dimissioni volontarie
– invalidità
– pensionamento per raggiunti limiti d’età
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro
– licenziamento per giusta causa.

Sintesi della misura

Sede di lavoro
Italia eccetto provincia di Bolzano
Importo massimo beneficio
8.060 euro
De minimis
Sì, eccetto età < 25 o incremento occupazionale
Data assunzione
Anno 2019
Età massima lavoratore
30 anni non compiuti
Rapporti di lavoro esclusi
domestico, occasionale e intermittente, a termine