Bonus occupazione Sud: a quali condizioni lo sgravio dei contributi per il 2019?

La legge di Bilancio 2019 ha disposto che sia possibile fruire, anche per quest’anno, del bonus occupazione Sud per l’assunzione di soggetti under 35 o di qualunque età se privi di impiego da 6 mesi.
L’obiettivo è quello di favorire contratti stabili con sede di lavoro in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate con contratto:
– a tempo indeterminato, somministrazione inclusa;
– in apprendistato professionalizzante;
anche part-time.
Lo sgravio dei contributi previdenziali è totale, per un importo massimo di 8.060 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.

Consulta il Dossier Bonus assunzioni 2019

Requisiti e condizioni

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni effettuate da imprese situate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Non è necessario, quindi, che il lavoratore sia residente al Sud e neppure che la sede legale del datore di lavoro sia situata in una delle regioni sopra indicate.
Qualora un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa al Sud, è necessario che la sede INPS competente, inserisca, nelle caratteristiche contributive della matricola, il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, assume il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Dopo i controlli dell’INPS, quindi, verrà attribuito al datore di lavoro il codice autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2020, data ultima per la fruizione dell’importo dello sgravio contributivo.
Sono agevolati:
– i contratti di lavoro a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale.
– le assunzioni a scopo di somministrazione
-i contratti di apprendistato professionalizzante.

Il beneficio non spetta per i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

Importo del beneficio

Lo sgravio riguarda i contributi posti a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL.

L’importo massimo riconosciuto è pari a 8.060 euro su base annua, che dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Il limite massimo di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i contratti di lavoro part-time il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto tenuto conto dell’orario di lavoro prestato dal neo assunto.
Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 16 ed i 34 anni (intesi, come 34 anni e 364 giorni) e lavoratori con 35 anni (non è previsto alcun limite anagrafico massimo), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo il concetto richiamato nel D.M. del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017): si tratta di “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale” (8.000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 per il lavoro autonomo).
L’agevolazione contributiva, oltre che sui premi ed i contributi INAIL, non si applica per:
a) il contributo, se dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
b) il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali, alternativi e di solidarietà previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
c) il contributo previsto, pari allo 0,30% sulla retribuzione imponibile destinato, per i datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali ex art. 118, legge n. 388/2000;
e) il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
f) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
g) il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Cumulabilità dello sgravio

Il bonus assunzione giovani Neet può essere cumulato con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile, o bonus occupazione giovani, previsto dalla legge di Bilancio 2018; in particolare, il bonus Neet è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Regole comunitarie sugli aiuti di Stato

L’incentivo deve essere fruito nel rispetto delle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, pena la revoca del beneficio indebitamente fruito con applicazione delle sanzioni civili di legge applicabili nella fattispecie, a meno che non ricorrano le condizioni specificamente dettate dal legislatore:

– l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
La valutazione in merito all’incremento deve sempre essere effettuata con riferimento all’intera organizzazione del datore di lavoro e non alla singola unità produttiva. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. Nel caso in cui successivamente si verifichi un nuovo incremento, il datore di lavoro può di nuovo accedere all’incentivo fino alla sua originaria scadenza, senza però avere la possibilità di recuperare il beneficio perso.
Se il lavoratore ha un’età compresa tra i 25 e 34 anni di età, solo se, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorre una delle seguenti condizioni:
– essere un lavoratore privo impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
– essere un lavoratore non in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di istruzione e formazione professionale
– essere un lavoratore con formazione a tempo pieno completata da non piu’ di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
– essere un lavoratore assunto in professioni / settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Requisiti generali

Ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, occorre che il datore sia in linea anche rispetto a norme di carattere generale quali le condizioni fissate dal D.lgs. n. 150/2015 e le norme a tutela delle condizioni di lavoro.

Devono altresì essere rispettati, fermi restando gli altri obblighi di legge, gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; richiesta altresì la regolarità contributiva.

Sintesi dell’agevolazione

Sede di lavoro
Regioni del Mezzogiorno
Importo massimo beneficio
8.060 euro
De minimis
Sì, eccetto età < 25 o incremento occupazionale
Data assunzione
Anno 2019
Età massima lavoratore
35 anni o oltre se disoccupato da almeno 6 mesi
Rapporti di lavoro esclusi
domestico, occasionale e intermittente, a termine