Bonus vacanze e tax credit per il settore turistico: a chi spettano e come funzioneranno

Per cercare di favorire la ripresa dei flussi turistici nazionali in un periodo martoriato dall’emergenza COVID-19, con il decreto Rilancio sono in arrivo poderose misure per gli operatori del settore e per la promozione turistica in Italia.

Bonus vacanze

Previsto, infatti, un credito per il periodo d’imposta 2020 in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. Dalle prime bozze in circolazione del nuovo provvedimento, si apprende che il credito in questione sarà utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per un importo pari a 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito decrescerà a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Sotto il profilo operativo, il credito sarà fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e per il restante 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, mentre il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
A definire il perimetro dei nuclei familiari a cui spetterà il bonus, nonché le modalità tecniche di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi, sarà un provvedimento delle Entrate.

Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.

Contributi per aziende termali e stabilimenti balneari

In arrivo anche contributi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, con la previsione di un sostegno economico a concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Sarà ancora un decreto attuativo (in questo caso del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) a stabilire modalità e condizioni per l’accesso ai contributi e gli stessi saranno cumulabili, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni per le medesime spese.

Bonus affitti

Il decreto Rilancio propone anche altri importanti incentivi fiscali per il settore turistico nel più ampio ambito delle misure generali.

Infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è prevista l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo anche destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico (oltre che industriale, commerciale, artigianale, agricola, o all’esercizio abituale e professionale).
Ad eccezione delle strutture alberghiere, alle quali il beneficio competerà indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito spetterà solo ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente mentre, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle predette attività, il credito spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta, che sarà commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzoaprile e maggio, è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nei predetti mesi del 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
Il credito può essere usato esclusivamente in compensazione F24 e solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Interessante evidenziare che, in luogo dell’utilizzo diretto, il beneficiario potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità attuative delle disposizioni saranno definite con provvedimento delle Entrate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.