Braccianti, colf e badanti: istanze per la regolarizzazione dal 1° giugno. Come procedere?

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), contiene una norma specifica volta a consentire l’emersione di rapporti di lavoro per la regolarizzazione sia di collaborazioni già in essere che di permessi di soggiorno di immigrati, sempre a fini lavorativi. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno, datato 27 maggio 2020, con cui vengono definiti le procedure e i costi delle procedure introdotte per la sanatoria in esame.
Le istanze possono essere presentate, esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo HYPERLINK “https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/” https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
La presentazione deve essere effettuata presso:
– l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
– lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da quelli di cui alla successiva lettera c);

– la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Doppia strada per la regolarizzazione

Si tratta quindi di un provvedimento a due vie:

– regolarizzazione con rapporto di lavoro, tramite la presentazione di un’istanza da parte dei datori di lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini italiani che con cittadini stranieri;
– regolarizzazione dell’immigrazione: i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell’8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
I settori lavorativi interessati nello specifico sono:
– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– assistenza a persone non autosufficienti;
– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Oneri di sanatoria

Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati, i costi previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:

– un contributo forfettario di 500 euro a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione;

– un ulteriore versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà stabilito con decreto interministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 29 maggio, anche per definire in dettaglio le modalità di domanda.

Cittadini italiano o UE

Nel caso in cui un datore di lavoro voglia procedere con l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, l’istanza telematica deve essere presentata all’INPS.

L’istanza contiene, a pena di inammissibilità:
a) il settore di attività;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e
con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza, se rapporto di lavoro a tempo determinato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00;
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro l’8 giugno 2020.

Cittadini extra-UE

L’istanza contiene, a pena di inammissibilità:

a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o attestazioni costituite da documentazione di data certa

provenienti da organismi pubblici;

d) proposta di contratto di soggiorno;

e) attestazione del possesso del requisito reddituale;

f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) durata del contratto di lavoro;

h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario;

i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo

di euro 16,00, richiesta per la procedura.

Permesso di soggiorno temporaneo

I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Le istanze sono presentate al Questore tramite degli uffici-sportello del gestore esterno convenzionato, al costo di euro 30.

L’istanza deve contenere:

a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto;

c) l’indicazione del codice fiscale;

d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori ammessi, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;

e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;

f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00;

g) una marca da bollo di euro 16,00.

Lo svolgimento dell’attività di lavoro in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di una certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego ovvero di:

– un contratto di lavoro o un cedolino di paga;

– l’estratto conto previdenziale, il modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione unica;

– la stampa dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione, la fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione, quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro, bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps, attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps, comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;

– prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;

– documento di iscrizione al registro di gente di mare, convenzione di arruolamento, comunicazione Unimare, iscrizione nel ruolo di equipaggio dell’imbarcazione, foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi, foglio di paga (per il settore della pesca);

– qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti.

 

Requisiti reddituali del datore di lavoro

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:

– 30.000,00 euro annui;

– in caso di lavoro domestico: 20.000,00 euro annui se nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;

– 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu’ soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;

Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacita’ economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Scudo penale

Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego in nero” dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in Italia.
Non possono avvalersi di queste procedure di regolarizzazione i datori di lavoro con condanne anche non definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.

Extracomunitari esclusi dalla sanatoria

Non sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di terrorismo, per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.
Ai lavoratori stranieri, a seguito della domanda di emersione con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori previsti dalla procedura di emersione, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Negli altri casi, il rilascio del permesso di soggiorno avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Versamento del contributo forfettario

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per la compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento del contributo forfettario:

-“REDT” nel caso di contributo forfettario 500 euro, per la cessazione o regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare;

– “RECT” nel caso di contributo forfettario 130 euro, per l’istanza a carico del cittadino extracomunitario per la conversione del permesso di soggiorno scaduto in permesso di soggiorno temporaneo.