Cartelle e accertamenti esecutivi: sospensione dei pagamenti estesa al 31 agosto

In considerazione del protrarsi degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono numerose le novità contenute nel decreto Rilancio finalizzate ad alleggerire il calendario delle prossime scadenze dei debitori nei confronti degli agenti della riscossione.

Proroga al 31 agosto della sospensione

In primo luogo, il decreto – modificando il comma 1 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), proroga fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini, già prevista fino al 31 maggio, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi.

Più in dettaglio, la norma sospende – con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie – i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2020 e non più entro il 30 giugno come previsto secondo la formulazione originaria del decreto Cura Italia.

Per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 68, non modificato dal decreto Rilancio, la sospensione dei versamenti si applica anche agli accertamenti esecutivi doganali, nonché alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi degli enti locali.

Decadenza con il mancato pagamenti di 10 rate

Con l’inserimento del comma 2-ter all’art. 68, il decreto Rilancio prevede inoltre che, con riferimento alle dilazioni dei ruoli in corso alla data dell’8 marzo 2020, nonché alle istanze di rateazione presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5 come avviene a regime.

Pace fiscale senza lieve inadempimento

Con un’ulteriore disposizione volta a dare ossigeno ai debitori, nella speranza di evitare una decadenza di massa dalle procedure agevolate rientranti nel perimetro della pace fiscale, il decreto Rilancio sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 – che si limitava a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 – prevedendo che i termini di pagamento delle rate dovute per i predetti istituti, in scadenza nell’anno in corso, potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. Le stesse regole sono applicabili anche relativamente alle rate dovute a seguito della definizione agevolata dei carichi riguardanti risorse proprie dell’UE.

La norma specifica che, con riferimento alla scadenza unica del 10 dicembre 2020, non troverà applicazione la disposizione sul lieve inadempimento di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018. Non sarà quindi consentita la “tolleranza” di 5 giorni sui pagamenti effettuati in ritardo ordinariamente prevista per le altre rate.

Possibile richiedere nuove dilazioni

Un altro importante intervento che, come evidenziato nella relazione illustrativa, va incontro alla generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi di accertamento, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lettera a, D.L. n. 119/2018), alla possibilità per i debitori decaduti dalle definizioni agevolate nel 2019 di ottenere una nuova rateazione relativamente alle somme residue.

Stop ai pignoramenti

Con un’altra importante disposizione il decreto Rilancio stabilisce la sospensionesino al 31 agosto 2020, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi disposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dai concessionari locali prima della data di entrata in vigore del decreto e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di salaristipendi e altre indennità afferenti i rapporti di lavoro e le pensioni.

La norma stabilisce che fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le somme pignorate non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Una volta cessati gli effetti della sospensione, il terzo sarà nuovamente gravato dagli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e da quelli di adempimento ai provvedimenti di assegnazione disposti dal giudice dell’esecuzione.