Cassa integrazione: nuova procedura per il pagamento diretto. Più veloce ma con diverse incognite

Dopo le polemiche per i fortissimi ritardi nel pagamento ai lavoratori della prima “tranche” (9 settimane) di ammortizzatori sociali Covid-19 causate, soprattutto per la cassa integrazione guadagni in deroga, da procedure lunghe e farraginose, il decreto “Rilancio” apporta modifiche sia all’iter autorizzativo.
Cassa integrazione guadagni in deroga. Pagamento diretto INPS
Il comma 1 dell’art. 71 del decreto legge “Rilancio”, introduce al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) gli articoli 22 – ter, 22 quater e 22 quinquies.
L’art. 22 – quater al comma 1 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati dall’Inps. In pratica, i datori di lavoro destinatari degli ammortizzatori in deroga, che richiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale Covid – 19 (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione del settore Turismo che potrà fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente), e le successive 4 settimane (per i periodi dal 01 settembre fino al 31 ottobre 2020) previste dalle modifiche apportate all’art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
L’Istituto provvederà comunque al monitoraggio dei limiti di spesa comunicando i dati al Ministero del Lavoro. Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
La domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
Cassa integrazione in deroga – pagamento diretto
1
Datore di lavoro presenta domanda a Inps entro 15 giorni dall’ inizio sospensione/riduzione
La domanda deve contenere:
– Elenco beneficiari
– Ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda;
– Dati per il calcolo dell’anticipazione da parte di Inps;
2
Inps entro 15 giorni da ricezione domanda
– Autorizza domanda
– Paga anticipazione ai lavoratori pari a 40% del valore delle ore autorizzate per intero periodo richiesto
3
Datore di lavoro entro 30 giorni da erogazione dell’anticipazione
Invia a INPS i dati necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale

 

L’articolato meccanismo di anticipazione/saldo appena descritto, pur rispondendo all’apprezzabile obiettivo di raggiungere il più velocemente possibile i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale mettendo loro a disposizione le provvidenze erogate dall’INPS, rischia di creare ad avviso di chi scrive ulteriori complessità di gestione. Si pensi ad esempio al caso in cui le ore di cassa integrazione guadagni in deroga richieste in sede di domanda da un datore di lavoro per l’intero periodo, su cui è stato calcolato da parte di INPS l’acconto del 40%, siano poi molto superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo. In fase di pianificazione iniziale le aziende prudenzialmente chiedono autorizzazione di ore di sospensione in numero maggiore rispetto a quelle che poi effettivamente consumeranno e che di volta in volta comunicheranno all’Istituto. Tale eventualità (non così remota considerando inoltre l’incerta fase economica in corso) obbligherà l’INPS, secondo quanto previsto dal comma 4 del nuovo art. 22 quater del decreto legge n. 18/2020, a recuperare nei confronti del datore di lavoro (con modalità ancora da definire) gli importi indebitamente anticipati. Il datore di lavoro si troverà nella situazione di dover, a sua volta recuperare, tali somme al lavoratore essendo quest’ultimo il soggetto che ha effettivamente ricevuto l’anticipazione INPS. Pur dovendo necessariamente attendere le note di prassi INPS relativamente al meccanismo di acconto/saldo della prestazione a sostegno del reddito, una situazione come quella descritta potrebbe creare ulteriori complessità di gestione.

Cassa in deroga in caso di aziende plurilocalizzate

Il Decreto “Rilancio” conferma che i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province potranno richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Uno specifico decreto dovrà stabilire però il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive, al di sopra del quale, l’ammortizzatore in deroga, dovrà essere richiesto e autorizzato dal Ministero di Via Veneto. Esclusivamente per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro. Tale previsione risulta dalla lettura del nuovo comma 6 bis dell’art. 22 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 introdotto dall’art. 70 del decreto legge “Rilancio”.
CIGO e assegno ordinario
Il nuovo art. 22 quinquies prevede poi che, anche le aziende destinatarie dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario nell’ambito del fondo di integrazione salariale, nel caso in cui richiedano il pagamento diretto dell’INPS saranno tenute a rispettare la procedura precedentemente descritta per il caso della cassa in deroga e prevista dal comma 4 dell’art. 22 quater. Tale procedura riguarderà però solo le domande presentate all’INPS a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
In caso di pagamento delle prestazioni con anticipo del datore di lavoro si registra invece la riduzione dei tempi a disposizione per la presentazione della domanda tramite i canali telematici INPS. Come già precedentemente anticipato, le domande potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.