Contributi a fondo perduto per la ristorazione: si ampia la platea dei beneficiari. Con sanzioni più pesanti

L’articolo 58 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito in l. n.126/2020) dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge (15 agosto 2020) con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Durante l’iter di conversione in legge del decreto Agosto è stato modificato il riferimento ai codici ATECO previsti dalla norma prevedendo che il contributo in esame è riconosciuto alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11; 56.10.12; 56.21.00; 56.29.10; 56.29.20 e limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo 55.10.00.
In termini concreti, viene ampliata la platea dei destinatari del contributo, ricomprendendo tra gli stessi anche le attività di catering per eventi e banqueting e i ristoranti ma solo per le attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Codici ATECO e attività

Tavola 1: art. 58 del D.L. n. 104/2020 ante modifica
Codice Ateco 56.10.11
Ristorazione con somministrazione
Codice Ateco 56.29.10
Mense
Codice Ateco 56.29.20
Catering continuativo su base contrattuale
Tavola 2: art. 58 del D.L. n. 104/2020 post modifica
Codice Ateco 56.10.11
Ristorazione con somministrazione
Codice Ateco 56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Codice Ateco 56.21.00
Catering per eventi, banqueting
Codice Ateco 56.29.10
Mense
Codice Ateco 56.29.20
Catering continuativo su base contrattuale
Codice Ateco 55.10.00
Ristoranti – limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo

Accesso al contributo

Il contributo in questione spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita istanza secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.
Al fine di dare attuazione al contributo, il MIPAAF, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.
Per quanto concerne l’accesso al contributo in questione, il richiedente dovrà registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata “piattaforma della ristorazione”, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il concessionario convenzionato provvederanno alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio.
Qualora l’attività d’impresa cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L’eventuale atto di recupero sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Sanzioni

Con la modifica intervenuta durante l’iter di conversione del decreto Agosto sono state inasprite le misure sanzionatorie previste in caso di indebita fruizione del contributo in commento.
Infatti, viene disposto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali anche tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo nelle modalità da determinarsi con decreto ministeriale e comunica, ai fini dell’eventuale recupero dello stesso, gli esiti di tale verifica all’Ufficio che ha erogato il contributo medesimo.
Inoltre, viene disposto che salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell’applicazione di tale articolo, in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, c.p. – quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 8.0000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti entro 60 giorni rispettivamente dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’Ufficio che ha erogato il medesimo e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
In caso di mancato pagamenti nei suddetti termini si procede all’emissione dei ruoli della riscossione coattiva.