Decreto Ristori bis: sospensione delle imposte e ristori per le attività interessate alle nuove misure restrittive

Contributi a fondo perduto maggiorato e bonus affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche per i soggetti colpiti dalle restrizioni del D.P.C.M. 3 novembre 2020 tra cui il settore del commercio di generi non alimentari o non di beni di prima necessità, il commercio ambulante e alcuni servizi alla persona.
Inoltre, per le attività economiche e professionali, soggette agli ISA, delle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto è disposto lo slittamento del secondo acconto delle imposte dal 30 novembre al 30 aprile 2021.
E’ quanto previsto dal Decreto Ristori bis, approvato dal Governo nella nottata del 6 novembre che, appunto, cerca di aiutare tutte quelle categorie economiche che stanno soffrendo per le nuove misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus, introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Come noto, con tale provvedimento l’Italia è stata divisa in tre zone (rossa, arancione e gialla), prevedendo per le zone a maggior rischio epidemiologico (regioni rosse e arancioni) misure molto restrittive, se non un vero e proprio lockdown con chiusure generalizzate di negozi e altre attività non ritenute indispensabili.
Ed è anche a queste attività che si rivolge il decreto, attività elencate in un apposito allegato al D.L. (allegato 2, in tutto 57 categorie), che comprende molti settori del commercio di prodotti non alimentari (ad esempio, negozi di abbigliamento e calzature o di mobili e arredamento, giusto per citarne alcune).
Il nuovo decreto ricalca, per quanto riguarda le misure intraprese, quello emanato pochi giorni fa (D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”), ma non in tutto e per tutto.
Infatti, come anticipato sopra, contiene misure inedite quali, oltre al predetto slittamento delle imposte per i soggetti ISA, anche l’eliminazione della seconda rata dell’IMU e la sospensione, con versamento il 16 marzo 2021, delle scadenze di novembre su Iva, ritenute e addizionali regionali e comunali.
Nell’attesa che il testo venga ufficializzato con la pubblicazione in G.U., proviamo a sintetizzare le principali novità del nuovo decreto.

Contributo a fondo perduto

La prima misura, quella forse più attesa, riguarda l’allargamento della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto.
E’ stato, a tale proposito, redatto un nuovo elenco di attività (allegato 2 al D.L.).
Si deve, però, trattare di soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto D.P.C.M. 3 novembre 2020 (in pratica, si tratta delle regioni rosse e arancioni).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Per tutte le attività la quota di contributo spettante dovrebbe essere pari al 200% di quanto già percepito o spettante in base alla norma originaria contenuta nel decreto rilancio.
Oltre alle new entry, il nuovo decreto provvede ad aumentare le quote di spettanza anche per alcune attività inserite nel primo decreto Ristori.
In particolare, è previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, (in pratica, si tratta delle regioni rosse ed arancione) il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata (pertanto, si passa dal 150% al 200%).
Il vecchio elenco contenuto nel primo decreto Ristori (sostituito con l’allegato 1 del nuovo D.L.) viene anche ampliato facendovi rientrare le attività di bus turistici, i tour operator, le agenzie di viaggio, le pizzerie da asporto, i corsi di danza e i pirotecnici.
Ulteriori misure sono previste anche per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle attività manufatturiere e industrie alimentari: se svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo di spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
Da segnalare, infine, che, poiché la situazione è in continuo aggiornamento e regioni che ora sono in zona gialla o arancione potrebbero passare ad un livello di rischio più alto, sono stati accantonati altri 400 milioni di euro per gli esercizi commerciali delle regioni che potrebbero cambiare colore.

Bonus locazioni

Un’altra misura prevista dal nuovo decreto riguarda l’estensione del bonus locazioni immobili ad uso abitativo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche per le categorie economiche (riportate nell’allegato 2) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate nel D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Si applicano le stesse regole previste nel decreto Ristori, quindi, ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Inoltre, si applica la regola secondo cui il credito d’imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Cancellazione seconda rata IMU

Oltre alle esenzioni già previste con i decreti precedenti, anche per le attività di cui all’Allegato 2 del D.L. delle regioni rosse e arancioni, viene prevista la cancellazione della seconda rata IMU per il 2020.
Resta confermata la condizione secondo la quale i relativi proprietari debbano essere anche gestori delle attività ivi esercitate.

Rinvio al 30 aprile 2021 della rata delle imposte da dichiarazione

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA operanti nei settori economici individuati sia nell’Allegato 1 che nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse e arancioni è prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020.
Tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti imposte di novembre

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, nonché per quelli che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L., aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rosse o arancioni, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Altre misure

Il decreto contiene altre misure tra cui:
– la sospensione dei versamenti contributivi per i mesi di novembre e dicembre nelle aree rosse e arancioni e per il solo novembre nelle altre regioni gialle;
– una riedizione dei congedi parentali per i genitori lavoratori e un rifinanziamento del bonus baby sitting;
– lo slittamento di altri sei mesi per l’avvio della class action;
– l’ampliamento dei concorsi da avvocato e notaio fermati dalla crisi sanitaria.