Formazione 4.0, un altro anno per usufruire del credito d’imposta

Alla fine, arriva la proroga del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
La legge di Bilancio 2019 ha infatti previsto che l’agevolazione introdotta dalla Manovra dello scorso anno si applica anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Un solo anno o, meglio, un periodo di imposta è la scelta del legislatore, anche se la proroga di fatto rappresenta una presa d’atto dei tempi di messa a regime dell’incentivo introdotto dalla legge n. 205/2017, il cui decreto attuativo è stato pubblicato sono nel mese di giugno scorso.
Peraltro, il beneficio è di particolare rilevanza per gli effetti virtuosi sui destinatari del beneficio.
Le ricadute infatti sono appannaggio non solo delle imprese che evidentemente avranno l’opportunità di poter formare il proprio personale per valorizzare meglio gli investimenti materiali ed immateriali innovativi, ma anche per le risorse umane impegnate nelle attività formative le quali potranno acquisire competenze e maturare esperienze utili evidentemente sia nelle imprese che nel mercato del lavoro.
L’incentivo è quello introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205/2017, che consente alle imprese di godere di un credito di imposta del 40% sulle spese sostenute per i dipendenti impegnati in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla medesima legge.
In tale allegato, in particolare, sono individuati tre ambiti:
– vendita e marketing;
– informatica;
– tecniche e tecnologie di produzione.
All’interno dei suddetti ambiti, sono in dettaglio individuate le singole aree di intervento.
Abbiamo detto che si tratta di un incentivo importante, perché – come anticipato – permette alle imprese di valorizzare le risorse umane interne, formandole specificamente nelle aree di intervento individuate nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.
L’incentivo ha tuttavia stentato a decollare a causa dei tempi di pubblicazione del decreto attuativo e delle procedure previste per poterne usufruire.
Il provvedimento attuativo, più specificamente, è quello richiamato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 205/2017, con cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le indicazioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
Tale decreto è stato emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 4 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
Dopo il completamento del quadro regolatorio è intervento il Ministero dello Sviluppo Economico che ha fornito chiarimenti con la circolare n. 412088 il 3 dicembre 2018.

Appare evidente, dunque, quanto fosse opportuno, se non addirittura necessario, che il legislatore intervenisse con una proroga che consentisse l’effettivo utilizzo dell’agevolazione.

Novità della legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2019 prevede innanzitutto – come anticipato – la proroga di un anno dell’incentivo.

Più in particolare gli interventi agevolati si applicano anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il perimetro temporale è il 2019, negli altri casi occorrerà per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Cambia poi la misura del credito d’imposta che viene ora differenziata a seconda delle dimensioni dell’impresa.
In particolare, l’agevolazione è prevista nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese.
Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.
Nessun’altra novità e dunque la disciplina applicabile al credito d’imposta rimane quella fissata dall’art. 1, commi da 46 a 55 della Legge n. 205/2017 e dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018.
Ricordiamo che l’agevolazione riguarda esclusivamente le imprese, a prescindere dalla forma giuridica adottata e dall’attività economica esercitata, in relazione al costo sostenuto per i lavoratori subordinati da esse occupati, impegnati nelle attività di formazione indicate in precedenza.
Per la maturazione del credito è necessario che le attività di formazione potenzialmente rientranti nel perimetro dell’agevolazione, siano pattuite attraverso contratti collettiviaziendali o territoriali.
Le spese ammissibili sono rappresentate dall’intero costo aziendale per le ore o giornate di formazione in relazione alla partecipazione quale discente, nonché nella qualità di docente o tutor entro il limite massimo del 30% della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente.
Per costo aziendale si intende retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sotto il profilo procedurale è necessario che i costi sostenuti vengano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
La certificazione delle spese è necessaria anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti che però potranno far concorrere al credito le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.