Imprese in difficoltà: in arrivo aiuti fino a 3 milioni di euro a copertura delle perdite

Aiuti fino a 3 milioni di euro per coprire i costi fissi delle imprese in difficoltà. Il sostegno pubblico dovrà essere concesso entro il 30 giugno 2021 e sarà utilizzabile per i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (o in parte di tale periodo).
Questa l’architettura della nuova misura straordinaria inserita nel Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato con la comunicazione della Commissione UE C(2020)7127 final, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 13 ottobre 2020.
A causa della pandemia di Covid-19, infatti, molte imprese devono far temporaneamente fronte al problema della diminuzione della domanda.
Sostenere tali imprese contribuendo a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e fornendo una solida base per la ripresa.

Cosa prevede la nuova misura

Entrando nel dettaglio, la nuova misura (sezione 3.12 del Quadro temporaneo) consente agli Stati membri di coprire una parte dei costi fissi di imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale.
Il sostegno, quindi, dovrà essere tradotto in pratica dal Governo.
Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili – vale a dire le entrate meno i costi variabili – e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo e/o sostegno da altre fonti.
L’aiuto dovrà essere concesso entro il 30 giugno 2021 e dovrà coprire i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo.
Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati.

Intensità dell’aiuto

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di sovvenzioni direttegaranzie e prestiti, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro.
L’intensità dell’aiuto varierà a seconda della dimensione aziendale.
Per le micro e le piccole imprese, il sostegno potrà arrivare fino al 90% dei costi fissi non coperti, mentre sarà pari al 70% per le altre imprese.
Gli aiuti potranno essere concessi sulla base delle perdite previste dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite.
L’importo definitivo dell’aiuto, invece, dovrà essere determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati.

A chi è rivolto

Potranno beneficiare dell’aiuto le imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Saranno escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014) il 31 dicembre 2019.
Gli aiuti potranno comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che li abbiano già rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (salvo che il piano si sia già concluso).

Impresa in difficoltà

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014, per “impresa in difficoltà” si intende un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

I punti chiave della misura

Saranno ammesse le imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
Escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese purché non già soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
L’aiuto – sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti – coprirà fino al 70% dei costi fissinoncoperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese per le quali l’intensità di aiuto potrà arrivare al 90% dei costi fissi non coperti.
L’importo complessivo dell’aiuto non potrà superare i 3 milioni di euro per impresa.