Investimenti nel Mezzogiorno: credito d’imposta per le imprese fino al 2022

Fino al 31 dicembre 2022 gli investimenti effettuati nel Sud Italia saranno agevolati. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2021, che proroga di due anni il credito d’imposta per le imprese, di qualsiasi dimensione, che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel Mezzogiorno. Per fruire del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, le aziende devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello di domanda nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili. Il bonus è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, modificato e prorogato fino alla fine del 2022 dalla Manovra per il prossimo anno.

Il disegno di legge di bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 1, comma 98 della l. n. 208/2015, il legislatore, infatti, dispone che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. Ma andiamo nello specifico e vediamo come funziona
La legge di Stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 319, della l. n. 160/2019) è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020. Lo strumento agevolativo è operativo dal 30 giugno 2016.
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate provvedimento 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017). L’Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del bonus.

Beneficiari

Possono accedere al bonus investimenti Sud e ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione dei seguenti:
– industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e delle relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.

Beni agevolabili

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinariimpianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Rientrano, quindi, nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi:
– alla creazione di un nuovo stabilimento;
– all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
– alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
– ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
Di contro, sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’agevolazione:
– gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”;
– gli investimenti in beni merce;
– gli acquisti di materiali di consumo;
– gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Misura del credito

A partire dal 1° marzo 2017, è stato previsto l’aumento del credito d’imposta, nella misura del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise.
Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese (25% – 10%) possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
Pertanto, il credito d’imposta è pari a:
– 45% per le piccole imprese;
– 35% per le medie imprese;
– 25% per le imprese più grandi.
Ed è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis.

Modalità di funzionamento e cumulabilità con altre agevolazioni

Per fruire del credito d’imposta, le imprese interessate al bonus, devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello di domanda nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta per il quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.D.Lgs. n. 241/1997 (ossia in compensazione nel modello f24), a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Per la compensazione del credito d’imposta mediante il Mod. F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6869.

 

Come anticipato, in merito alla cumulabilità, il credito d’imposta risulta cumulabile sia con gli aiuti “de minimis” sia con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Tuttavia, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non determini il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative discipline.
Con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto quest’ultimo dalla legge di Bilancio 2020.
In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
In sostanza, se il bene agevolabile per l’impresa è costato 100, il beneficio economico derivante dal cumulo delle due agevolazioni non può eccedere tale valore.
La risposta n. 360/2020 è stata sollecitata all’Agenzia delle Entrate mediante un’istanza di interpello presentata da una società che intende acquistare una macchina le cui caratteristiche sono compatibili con l’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).
A detta di tale società, il bene che intende acquistare darebbe diritto al cumulo delle due agevolazioni. Quindi, la società, una volta effettuato l’investimento nel bene strumentale, intende usufruire del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nella misura del 45% del costo, e, successivamente, usufruire del credito di per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.
Nel condividere la possibilità di cumulo delle due misure, l’Agenzia motiva tale scelta interpretativa con la circostanza che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Infatti, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020 è una misura di carattere generale ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Tale precisazione risulta provvidenziale, se si considera che il ddl di Bilancio 2021 ha prorogato con maggiorazioni il credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le imprese che effettuano gli investimenti in beni materiali e immateriali dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 credito, che nel caso di investimenti in beni Industria 4.0, potrà arrivare al 50% delle spese sostenute.