Io Lavoro e Incentivo occupazione giovani: quanto risparmia il datore di lavoro?

Chi
IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
Con la circolare INPS n. 124 del 2020 è divenuto operativo l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) che, per espressa previsione di legge è cumulabile, ricorrendone i relativi requisiti, con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il beneficio spetta per l’assunzione di un disoccupato che non abbia avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Possono richiedere il beneficio i datori di lavoro privati che assumono nuovo personale sul territorio nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Il personale da assumere deve possedere le seguenti caratteristiche:
– età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
– 25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’incentivo è applicabile alle assunzioni o trasformazioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
Incentivo Occupazione giovanile stabile
L’esonero contributivo triennale è a disposizione dei datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La misura trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Attenzione
A partire dall’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Cosa

IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi dall’agevolazione:
– i premi e contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il beneficio è riservato all’assunzione di persone disoccupate tramite:
– contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
– contratto di apprendistato professionalizzante
– contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori di cooperative.
L’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’utilizzo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio 2022.
Incentivo Occupazione giovanile stabile
La misura dell’incentivo Occupazione giovanile stabile è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Se l’assunzione a tempo indeterminato interviene entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguarda un giovane che, abbia svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Come

IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
Per l’ammissione al beneficio, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS mediante l’apposita procedura telematica.
Le aziende potranno ricevere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
Attenzione
Il beneficio è applicabile ai lavoratori già in forza e cumulabile con altri sgravi in corso di fruizione.
Incentivo occupazione giovanile stabile
Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna istanza. Lo sgravio può essere direttamente esposto nella denuncia contributiva mensile.

Quando

IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati che assumono nuovo personale sul territorio nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione INPS, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus.
Incentivo Occupazione Giovanile Stabile
Il regime di agevolazione è stato introdotto in misura strutturale.
Calcola il risparmio
Ipotesi di assunzione di operaio under 35 azienda artigiana
Prendiamo in esame il caso di un’azienda artigiana che applica il CCNL di settore e ha in forza un operaio inquadrato al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 398 euro. Nel caso in cui il lavoratore abbia meno di 35 anni di età e sia assunto per la prima volta a tempo indeterminato, l’onere contributivo è ridotto a 148 euro.
Stante la disponibilità delle risorse stanziate, il datore di lavoro può, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo IO Lavoro, per un ammontare mensile pari a 148 euro.
Risparmio%
Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, è possibile evincere che, su un arco temporale di osservazione pari al triennio, l’applicazione dell’Incentivo Io Lavoro ai rapporti di lavoro in corso presso le Regioni del Mezzogiorno consente di abbattere il costo del lavoro totale nella misura del 7%. L’applicazione, invece, del solo sgravio Occupazione giovanile stabile, garantisce un risparmio in termini di onere contributivo pari al 13%. La cumulabilità dei due incentivi consente di ottenere un risparmio complessivo che arriva fino al 17%.
Nessun incentivo
Occupazione giovani
Iolavoro
Occ. giovani + Iolavoro
Retribuzione lorda mensile erogata triennio
57.564
57.564
57.564
57.564
Contribuzione INPS I anno
5.174
1.923
0
0
Contribuzione INPS II anno
5.174
1.923
5.174
1.293
Contribuzione INPS III anno
5.174
1.923
5.174
1.293
Contribuzione INAIL triennio
3.471
3.471
3.471
3.471
Totale costo del lavoro mensile
76.557
66.804
71.383
63.621
RISPARMIO
13%
7%
17%