La legge di Bilancio 2019 cambia i limiti dei trasferimenti in denaro contante

Le regole per l’uso del denaro in contante nelle transazioni non sono più le stesse. Lo prevede la legge di Bilancio 2019, intervenendo sulle disposizioni vigenti in tema di tracciabilità dei pagamenti per commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo, relative ai pagamenti degli acquisti di beni e di servizi effettuati da parte di stranieri non residenti.

Cosa prevedono le nuove disposizioni

La legge di Bilancio 2019 stabilisce:
– l’aumento da 10 mila a 15 mila euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia;
– l’estensione di questa normativa anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia).
Pertanto, dal 2019 cambia la soglia entro il quale è possibile effettuare transazioni con l’utilizzo del contante e si modifica la rosa dei soggetti che rientrano nell’applicazione di questo beneficio, ricomprendendo tutte le persone fisiche che hanno cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dall’Italia.

Tracciabilità del contante

Facendo un breve passo indietro, il limite “ordinario” entro il quale sono ammessi i trasferimenti in denaro contante e titoli al portatore è stato aumentato dalla legge di Stabilità 2016 che ha modificato l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007. Dal 1° gennaio 2016, il limite per i pagamenti in contanti è passato da 1.000 a 3.000 euro, con la conseguenza che oltre questo limite l’uso del contante è vietato.
In seguito il legislatore, per le attività turistiche, con il D.L. n. 16/2012 ha disposto una deroga al tale limite “ordinario” di 3 mila euro, di norma applicabile agli acquisti effettuati da cittadini italiani. La previsione normativa consentiva a taluni operatori economici e per acquisti legati al turismo la possibilità di accettare da parte di cittadini “Extra UE” non residenti in Italia pagamenti in contanti sino a 10 mila euro (limite ridimensionato dal D.Lgs. n. 90/2017).

Aumenta la soglia

Con la legge di Bilancio 2019, è stato fissato un nuovo limite per il trasferimento di denaro contante che porta la soglia delle transazioni in contanti a 15 mila euro.
Questo nuovo confine demarca esclusivamente il perimetro applicativo della specialederoga già prevista dal legislatore per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo nei confronti delle vendite di beni e servizi a cittadini “stranieri” non residenti in Italia. Resta invariato il carico degli adempimenti amministrativi da porre in essere da parte del cedente del bene o del prestatore del servizio.

Ambito soggettivo esteso

Cambiano, invece, dal 2019 i soggetti beneficiari individuati sotto il profilo della cittadinanza che, grazie alla legge di Bilancio, include tra anche i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, che attualmente non erano ricompresi nella normativa di cui al D.L. n. 16/2012

La deroga al limite dell’uso di contante

Prima della legge di Bilancio 2019
Per superare il veto imposto dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 alcuni contribuenti sino a oggi potevano ricorrere all’istituto della deroga introdotto nel 2012 dal legislatore per facilitare l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Il confine per il trasferimento di denaro contante è cambiato grazie a un meccanismo di “deroga” che fissava a 10 mila euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti, per gli acquisti effettuabili da soggetti non residenti in Italia e aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia, dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.
La deroga, riservata esclusivamente alle categorie appartenenti settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, era subordinata all’esecuzione dei seguenti adempimenti:
a) prima di effettuare le operazioni:
 presentazione all’Agenzia delle Entrate della “comunicazione” per manifestare la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante e per impegnarsi a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti previsti all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2-bis del D.L. n. 16/2012.
b) al momento dell’acquisto:
– acquisire la fotocopia del passaporto e l’autocertificazione che attesta la cittadinanza e la residenza del cliente;
– versare, entro il giorno successivo a quello dell’operazione, il denaro in contante incassato sul proprio conto corrente consegnando all’operatore finanziario la copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;
– comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate in contanti, d’importo uguale o superiore a mille euro, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
Dopo la legge di Bilancio 2019
Le regole per i trasferimenti in denaro sono riviste. Le novità cambiano direttamente la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, modificando da un lato il limite per i trasferimenti di denaro contante e dall’altro i soggetti che potranno beneficiare della deroga prevista dal D.L. n. 16/2012.
Nello specifico, il comma 136 ha sostituito integralmente il comma 1 dell’art. 3, D.L. n. 16/2012 ovvero la disposizione che permette al contribuente di derogare alle ordinarie norme in materia di uso del contante, cioè quelle che prevedono il limite “ordinario” di 3.000 euro per gli acquisti degli italiani.
Alla luce di questi cambiamenti per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi legate al turismo se effettuati da persone fisiche non residenti e con cittadinanza diversa da quella italiana, è elevato a 15.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante fissato in via ordinaria 3.000 euro dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.231/2007. Sono, invece, rimasti invariati gli adempimenti amministrativi posti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio.
L’altra novità di rilievo apportata dal comma 136 del DDL 2019 riguarda i soggetti a cui tale limite è applicabile, ovvero i beneficiari della deroga al limite ordinario.
Riformulando l’art. 3, D.L. n. 16/2012, il legislatore ha inserito specificamente la frase “dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana” ampliando automaticamente i beneficiari della normativa e includendo, conseguentemente, rispetto le previgenti indicazioni del D.L. n. 16/2012, anche ai cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, vincolati al limite ordinario di 3 mila euro sino a oggi.
Pertanto, riepilogando il nuovo quadro normativo disposto dalla Legge di Bilancio 2019 si prevede:
– nuovo limite: elevato da 10 mila a 15 mila euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuati da parte di stranieri non residenti per specifiche categorie di acquisti di beni e di servizi.
– più soggetti beneficiari: ampliati i soggetti autorizzati a tali operazioni, con l’inclusione anche i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo
Chi è interessato dalle novità
Il nuovo limite per l’utilizzo del contante si applica sempre alle categorie di esercizi commerciali e le prestazioni identificate con riferimento agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Nella tabella di dettaglio, gli operatori attratti dalla norma.
Classificazione operatori economici e prestazioni
– commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
– prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
– prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
– prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
– prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
– per alcune delle operazioni esentate da IVA ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;
– attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione

Adempimenti amministrativi

La legge di Bilancio 2019 non semplifica gli adempimenti posti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio.
Il legislatore ribadisce che la condizione per fruire del meccanismo di “deroga” è subordinata all’esecuzione dei seguenti adempimenti:
a) acquisizione all’atto dell’effettuazione dell’operazione della fotocopia del passaporto del cessionario o del committente e dell’autocertificazione che attesta la cittadinanza non italiana e la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) versamento nel conto corrente intestato al cedente o prestatore (entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione) presso un operatore finanziario, con relativa consegna a quest’ultimo della copia della ricevuta della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente, gli intermediari devono sempre procedere alla presentazione in via telematica della “Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante” ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 16/2012.