Mascherine e DPI con aliquota IVA a zero fino al 31 dicembre 2020

Nell’ambito delle misure dirette a favorire la ripresa dell’economia italiana, il decreto Rilancio interviene sulle aliquote IVA, innanzi tutto eliminandoin via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2021, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 718, legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), che prevede automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA del 10% del 22% e che, negli anni successivi alla sua introduzione, è stata più volte “sterilizzata”, in tutto o in parte, ad opera dello stesso legislatore.
Inoltre, allo specifico fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, viene prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, un’aliquota zero per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.
Dal 1° gennaio 2021, tali cessioni saranno, invece, soggette all’aliquota IVA del 5%.

Quando si applica l’aliquota IVA del 5%

Il decreto Rilancio (art. 130-bis, comma 1) amplia la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in essere.

Si tratta, in base al novellato n. 1-quater), aggiunto alla citata Parte II-bis della Tabella A, dei seguenti beni, soggetti a IVA con aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021: “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

È il caso di osservare che, per effetto degli articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota del 5% è applicabile anche, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati.

Quando si applica l’aliquota zero

Il comma 2 dell’art. 130-bis del decreto Rilancio, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni dei beni di cui sopra un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata “a monte”, vale a dire sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.

Come osservato dalla Relazione illustrativa al decreto, viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di un’aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.
In tale contesto, rileva la Relazione illustrativa, tenuto conto che nel mese di gennaio 2018 è stata presentata una proposta di Direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata a monte su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati, la Commissione ha fatto presente che gli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.
Lo stesso trattamento impositivo è applicabile anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati, non già per effetto dei citati articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che fanno riferimento alle operazioni imponibili, quanto degli articoli 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e 68, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, che estendono agli acquisti intracomunitari e alle importazioni il regime di esenzione applicabile alle cessioni.
Per le importazioni, l’esenzione riconosciuta, “per estensione”, dal decreto Rilancio assorbe l’esenzione riconosciuta, in coerenza con la decisione della Commissione europea n. 2020/491/UE, dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/2020, riferita alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020:
(i) da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;
(ii) da e per conto delle unità di pronto soccorso.
Si passa, così, da un’esenzione soggettiva, riconosciuta in funzione della natura del destinatario, ad una oggettiva, collegata esclusivamente alla natura dei beni importati.