Rottamazione-ter: scadenze al bivio del 7 dicembre

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 ha riaperto la rottamazione dei ruoli per i carichi trasmessi dal 2000 al 2017, beneficiando dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019 (c.d. rottamazione ter).
Oltre ai debitori che non hanno presentato domanda in occasione delle precedenti rottamazioni, il decreto ammette alla procedura anche i debitori che avevano aderito alle definizioni agevolate previste rispettivamente dai decreti legge n. 193/2016 e n. 148/2018 nel caso di decadenza per il mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute.

Rottamazione 1.0

Per effetto dell’art. 6, D.L. n. 193/2016 (prima rottamazione) era possibile definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 con facoltà di dilazionare il pagamento fino ad un numero massimo di cinque rate (di cui l’ultima pari al 15% dell’importo residuo entro settembre 2018).

Cosa prevede il decreto fiscale

Se tali versamenti non sono stati eseguiti, il decreto fiscale consente ai contribuenti di aderire alla nuova rottamazione senza prevedere condizioni specifiche.

Rottamazione 2.0

L’art. 1, D.L. n. 148/2017 ha previsto la riapertura dei termini per l’attivazione della procedura (rottamazione bis), estendendo tale possibilità ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 30 settembre 2017. In particolare, le modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017 consentivano la possibilità di definire i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, prescindendo dalla circostanza che il debitore avesse o meno aderito alla prima rottamazione. Il pagamento era dilazionabile in un numero massimo di cinque rate: 31 luglio 2018 (20%), 30 settembre 2018 (20%), 31 ottobre 2018 (20%), 30 novembre 2018 (20%), 28 febbraio 2019 (20%).
Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, non ricompresi nella prima versione della definizione agevolata, invece, il pagamento doveva essere effettuato in unica soluzione, entro la fine del mese di ottobre 2018, oppure fino a un massimo di tre rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%), mentre la terza rata a febbraio 2019 (20%).
Stesso discorso per i debitori che, pur ripescati dalla rottamazione bis, non sono riusciti a pagare entro il 31 luglio 2018 le rate scadute a fine 2016 e riferite a dilazioni pregresse.

Cosa prevede il decreto fiscale

Per i debitori che hanno presentato istanza di rottamazione bis ma non hanno provveduto al regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto con riferimento alle rate scadute a luglio e settembre, il decreto fiscale (art. 3, comma 21) prevede la possibilità di essere ammessi ai benefici della sanatoria, a condizione però che tutti gli importi non corrisposti entro le predette scadenze siano versati entro il 7 dicembre 2018.
In particolare, la norma stabilisce che la rata in scadenza al 31 ottobre possa essere pagata entro il 7 dicembre 2018. Entro la stessa data si potranno versare le rate già scadute nei mesi di luglio e settembre 2018.
Il pagamento di tali somme entro il 7 dicembre consentirà di aderire alla disciplina della rottamazione ter per i successivi versamenti (che rappresentano il 40% del totale), beneficiando della possibilità di rateizzare tale importo in 5 anni, con due rate semestrali in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
A tal fine, una volta eseguito il pagamento, l’agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2019, l’ammontare del debito rideterminato nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento della rate residue dovute per la rottamazione.
Il mancato versamento di quanto dovuto entro il 7 dicembre comporterà la decadenza dalla rottamazione bis e l’impossibilità di accedere alla rottamazione ter con riferimento alle medesime iscrizioni a ruolo.

Attenzione alla rata di novembre

Il decreto fiscale, al di là della suddetta procedura di riammissione, non interviene sulla scadenza per il pagamento delle rate originarie della rottamazione bis in scadenza al 30 novembre 2018 e al 28 febbraio 2019.
Pertanto, i contribuenti in regola con i pagamenti potranno perfezionare la procedura con il pagamento delle due rate residue sulla base delle scadenze originarie.