Servizi di ristorazione: IVA al 10% per la vendita da asporto e la consegna a domicilio

La vendita da asporto e la consegna a domicilio possono rientrare nell’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte. SI tratta di uno dei chiarimenti forniti nella risposta all’interrogazione 5-05007 nel corso del question time in Commissione finanze della Camera.

 

Allo stato attuale, in virtù della riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei servizi di ristorazione possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi.

 

Con la risposta all’interrogazione n. 5-05007, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito importanti indicazioni sulle aliquote IVA applicabili nel settore della ristorazione.

In particolare, con riferimento alle disposizioni che, per motivi di contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, hanno previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le 18.00 unicamente il servizio da asporto, esiste una differenza di aliquote IVA applicate sul servizio al tavolo (10%) e quello da asporto (22%).

Pertanto è stato chiesto di sapere se non si ritenga opportuno allineare l’aliquota da asporto a quella da tavolo così da evitare ulteriori aggravi a carico dei consumatori.

 

La normativa

Ai sensi del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, scontano l’IVA al 10% le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.
Tale disposizione recepisce il n. 12-bis) dell’allegato III alla direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i servizi di ristorazione e catering.
In proposito, si evidenzia che la somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti (salvo il caso del catering), mentre le vendite da asporto sono, a tutti gli effetti, cessioni di beni, con la conseguenza che scontano l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Con il successivo D.P.C.M. 3 novembre 2020 è stata prevista, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o a contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di asporto nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

L’IVA sull’asporto

Allo stato attuale, tuttavia, tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei predetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi, pertanto, si deve ritenere che, entrambe le ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte.
Nella risposta all’interrogazione è stato evidenziato come la Corte di Giustizia UE si sia espressa al riguardo con sentenza del 10 marzo 2011 nelle cause riunite C-497- C-502/09, Bog e altri, prima dell’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011.
Inoltre, la stessa Corte è stata recentemente investita da un giudice polacco nella pregiudiziale C-703/19, rispetto al trattamento IVA dei casi di asporto in caso di strutture adibite a ristorazione.