Spesometro ed esterometro al 30 aprile: il rischio ingorgo è davvero disinnescato?

Se l’intento di evitare un ingorgo di adempimenti fiscali in calendario il prossimo 28 febbraio sembra aver avuto successo – dopo che, da più parti, erano arrivate richieste di proroga sia all’Agenzia delle Entrate sia al Ministero dell’Economia e delle finanze – l’effetto “collo di bottiglia” sembra solo rimandato ad altra data.
Infatti, è del 13 febbraio l’annuncio della proroga al 30 aprile 2019 dell’invio dello spesometro e dell’esterometro.
A parlarne è stato il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci al termine del tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore, rimandando ad un D.P.C.M. l’ufficializzazione della proroga.
Quindi, il 28 febbraio si alleggerisce in quanto, entro tale data, resta confermata solo la LIPEdel 4° trimestre 2018.
Come pure, è confermato al 18 febbraio il termine per la moratoria sulle sanzioni per le fatture elettroniche di gennaio.
Ma siamo proprio sicuri che il problema ingorgo sia stato risolto?
O, forse, con effetti ben più dirompenti, è stato solo posticipato di due mesi?

Proviamo ad approfondire meglio la questione.

Le scadenze in calendario il 28 febbraio

Prima della proroga, al 28 febbraio erano in scadenza i termini per l’invio:

– della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2018;
– della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al quarto trimestre 2018 (o al secondo semestre 2018 se si è optato per l’invio semestrale);
– della comunicazione delle fatture transfrontaliere (esterometro) relativa al mese di gennaio.
Da evidenziare che, mentre la scadenza di febbraio, per lo spesometro, dovrebbe essere l’ultima in assoluto, quella dell’esterometro è solo la prima dell’anno avendo, tale adempimento, una cadenza mensile.
Infatti, l’invio va fatto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Pertanto, poiché la disciplina è in vigore dal 1° gennaio 2019, il primo appuntamento mensile (fatture di gennaio) è fissato al 28 febbraio.
Ma a febbraio ci sono anche altre scadenze: una, molto sentita, è quella fissata al 18 relativa alla liquidazione (e versamento) dell’IVA relativa a gennaio.
La scadenza, quest’anno, assume particolare importanza (e attenzione) a causa dell’avvio del processo di fatturazione elettronica.
Per venire incontro ai contribuenti che, in questa prima fase potrebbero riscontrare difficoltà a misurarsi con le nuove procedure, è stato prevista una moratoria sulle sanzioni.
In particolare, sino a giugno 2019, non saranno applicate sanzioni se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione del periodo.

Pertanto, relativamente alle fatture di gennaio, non si viene sanzionati se queste vengono emesse (i.e. trasmesse al Sistema di Interscambio) entro il termine della liquidazione di febbraio (appunto fissato il 18 poiché il termine ordinario del 16 cade di sabato) in modo tale da far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione del periodo.

Cosa prevede la proroga

In base all’annuncio del Sottosegretario Bitonci – e in attesa di conoscere il contenuto del D.P.C.M. -sembrerebbe che lo slittamento al 30 aprile riguardi solo lo spesometro e l’esterometro.

Resterebbero, dunque, confermate le altre scadenze e quindi:
– entro il 18 febbraio la liquidazione e versamento dell’IVA di gennaio comprensiva delle fatture emesse in ritardo ma non sanzionate (su questa scadenza il CNDCEC spera che ci siano ancora margini per una proroga);
– entro il 28 febbraio l’invio delle LIPE del quarto trimestre 2018.

Da non dimenticare che, in mezzo, il 25 febbraio scade anche il termine dell’invio del modello INTRA per i mensili.

Le conseguenze della proroga

Detto così sembrerebbe scongiurato l’effetto imbuto sul 28 febbraio.

In realtà, è necessario fare una ulteriore riflessione sulle conseguenze che scaturiranno, come in un effetto domino, da tale proroga.
Infatti, vanno tenuti in debita considerazione due aspetti:
1) l’invio dell’esterometro è mensile;
2) il 30 aprile ci sono altre e non meno impegnative scadenze fiscali.
Sul primo punto, è bene ricordare che l’esterometro non è un adempimento una tantum ma, in presenza di documenti transfrontalieri, va trasmesso ogni mese.
Pertanto, il 30 aprile è già in calendario quello relativo al mese di marzo per cui, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione si presume che, per quella data, ci saranno due esterometri da inviare.
Inoltre, non è chiaro se l’appuntamento di marzo (esterometro relativo ai dati di febbraio) è confermato: se così fosse si assisterebbe ad un evidente paradosso.
Si presume, quindi, che le comunicazioni dei primi tre mesi del 2019 verranno cumulate in un unico invio entro il 30 aprile.
Sul secondo punto, invece, va detto che, salve ulteriori proroghe, tra le tante scadenze, il 30 aprile 2019 è il termine per:
– l’invio della dichiarazione IVA 2019;
– l’invio della dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA;
– la presentazione dell’istanza per aderire alla rottamazione ter;
– la presentazione dell’istanza per aderire al saldo e stralcio per i contribuenti in grave difficoltà economica;
– la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata delle imposte di consumo.
Se a queste si aggiungono anche lo spesometro e l’esterometro (dei primi tre mesi del 2019) a fine aprile c’è ben poco da stare allegri.