Via libera a Cassa integrazione e Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Arriva, con la legge di Bilancio 2021, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa o ISCRO per i professionisti non ordinistici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. Erogato dall’INPS in 6 mensilità da 250 euro a 800 euro mensili, il nuovo ammortizzatore sociale universale copre sperimentalmente il triennio 2021-2023 ed è diretto alle partite IVA danneggiate a causa della pandemia Covid. L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Istituito, infine, il Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, anche iscritti alle Casse di previdenza.

Un esercito di lavoratori appartenenti alle più diverse categorie e operanti in diversi settori, tutte riunite sotto un unico ombrello previdenziale costituito dalla Gestione Separata INPS, il fondo pensionistico che accoglie i contributi previdenziali dei professionisti non ordinistici ossia non iscritti ad Albi o elenchi professionali e di quelli iscritti ad Albi ma che non sono tenuti all’iscrizione alle Casse di previdenza professionale.
E’ a loro che si rivolge l’ISCRO, la nuova “Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa” che il disegno di legge di Bilancio2021 (A.C. 2790-bis) introduce, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, come strumento di integrazione salariale per le partite IVA iscritte alla Gestione Separata.
L’emendamento, passato in Commissione Bilancio, che introduce l’istituto, ripropone a grandi linee, seppure con alcune importanti novità, l’articolato della proposta di legge del CNEL “Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps”, trasmessa alle Camere.
Ma vediamo a chi è rivolto e come è strutturato il nuovo l’ammortizzatore universale per le partite IVA.

Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO

Con l’obiettivo di “mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell’attività stessa in tali frangenti” il disegno di legge di Bilancio 2021 istituisce sperimentalmente, per il triennio 2021-2023, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO.

Destinatari

Il nuovo ammortizzatore sociale è erogato dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 e in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).
Tali soggetti devono presentare i seguenti requisiti:
a. non devono essere nè titolari di trattamento pensionistico diretto nè assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b. non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
c.  hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
d.  hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f. sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

Modalità di erogazione e domanda

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogato dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese: limiti annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La domanda di ISCRO, con l’autocertificazione dei redditi prodotti, è presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
L’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i quali si demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2021).
Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidato all’ANPAL.
La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.

Monitoraggio e contribuzione aggiuntiva

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per far fronte ai costi legati alla nuova prestazione, si dispone un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 per il 2022 e 2023.
Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R 917/1986), in base agli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF e come risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti

Un altro emendamento, approvato dalla V Commissione Bilancio, al disegno di legge di Bilancio 2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti
Il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, finanzierà l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33%;
– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).
Spetterà ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Insomma, sembra aprirsi un vero “anno bianco” per partite IVA e liberi professionisti.

Prospettive di riforma organica

Gli interventi illustrati si innestano in un quadro più ampio di riforma dei sistemi di protezione sociale dei lavoratori, anche autonomi. E’, infatti, di pochi giorni fa la notizia dell’insediamento, presso il Ministero del lavoro, di un Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, con la partecipazione dei sindacati e delle principali organizzazioni di rappresentanza.
Come ha dichiarato il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, l’obiettivo del Tavolo tecnico è “analizzare in maniera specifica le esigenze dei lavoratori autonomi, le cui difficoltà sono state evidenziate dall’emergenza Covid-19, per individuare gli strumenti più adatti ad assicurare anche a loro le necessarie tutele”.
Una categoria, quella dei professionisti non ordinistici e autonomi in generale, verso la quale, ha rimarcato il Ministro, vi è la massima attenzione del Ministero del Lavoro e del Governo.