Voucher digitalizzazione PMI: come effettuare la corretta rendicontazione delle spese

Per i voucher digitalizzazione PMI, il Ministero dello Sviluppo Economico, con alcune nuove FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha fornito interessanti chiarimenti per la corretta rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’erogazione del contributo concesso.
Si ricorda che la trasmissione delle richieste di erogazione da parte delle PMI assegnatarie del voucher è possibile dal 14 settembre 2018 e dovrà essere effettuata, pena la decadenza dalle agevolazioni, entro le ore 17.00 del 14 marzo 2019.
Le istanze di erogazione possono essere inviate esclusivamente con l’utilizzo dell’apposita procedura informatica, accendendo nell’apposita sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per la digitalizzazione”.
L’accesso alla procedura informatica richiede che l’identificazione e l’autenticazione avvenga attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima, il quale potrà in seguito eventualmente delegare un altro soggetto, non necessariamente interno alla organizzazione aziendale, per la presentazione della domanda erogazione (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”).

Chiarimenti sul bonifico

Le domande di erogazione possono essere inviate esclusivamente se tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico risultano completamente pagate a saldo: il progetto deve essere ultimato entro il 14 dicembre 2018 (per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso).
L’impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il conto corrente prescelto per la rendicontazione del progetto. Non è invece necessario un conto corrente dedicato.
In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”.
Nell’ambito delle nuove FAQ, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che qualora il fornitore dei beni/servizi sia operante in aree “non Sepa” l’impresa beneficiaria può effettuare i relativi pagamenti a mezzo bonifico bancario estero.
Viene, inoltre, chiarito che l’omissione della causale “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 Settembre 2014” può comportare la revoca delle agevolazioni concesse qualora nel bonifico effettuato l’omissione della causale non permetta la piena tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa cui si riferisce.

Progetti di spesa realizzati nelle Regioni del Sud

Altro chiarimento fornito dal Ministero riguarda le conseguenze della mancata apposizione della dicitura prevista per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii. i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico devono riportare la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014».
Per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020».
Nell’ambito delle FAQ pubblicate, il Ministero specifica che l’assenza della predetta dicitura non determina l’inammissibilità del titolo di spesa qualora l’impresa abbia indicato nel relativo bonifico la causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014” (articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 24 ottobre 2017 e ss.mm.i).

Documentazione

In merito alla documentazione da trasmettere in fase di rendicontazione delle spese, il Ministero ha chiarito che l’estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento può essere sostituito da altra documentazione – esclusivamente rilasciata dalla banca – attestante l’avvenuta esecuzione delle operazioni (a titolo esemplificativo: attestazione di avvenuto pagamento, lista movimenti timbrata e firmata dalla banca, ordini di bonifico bancario accompagnati dalle relative distinte di pagamento della banca).
La predetta documentazione, in ogni caso, deve consentire al Ministero di accertare la piena corrispondenza e coerenza delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa nella richiesta di erogazione e delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori.