Ecobonus, bonus facciate e bonus casa: come comunicare all’ENEA i dati degli interventi 2020

Via libera alle comunicazioni all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per gli interventi di risparmio energetico che accedono all’ecobonus, al bonus facciate e alla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni (bonus casa). i cui lavori sono completati nell’anno 2020.

La pratica dovrà essere trasmessa tramite il sito detrazionifiscali.enea.it, messo on line e attivo dal 25 marzo 2020.

Registrazione

Per procedere alla trasmissione dei dati è necessario registrarsi al portale.

La registrazione può essere effettuata direttamente dal soggetto beneficiario, vale a dire l’utente finale che ha pagato l’intervento e che beneficerà della detrazione, ovvero da intermediari, ossia tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società.
In ogni caso, la registrazione deve essere effettuata esclusivamente dai nuovi utenti: le registrazioni, infatti, fatte per la trasmissione dei dati per l’ecobonus sono valide anche per l’accesso al sito per il bonus casa. Così come la registrazione eseguita per l’accesso al portale per il bonus casa è valida anche per l’accesso al sito all’ecobonus.

Per la registrazione (solo per nuovi utenti) è necessario indicare, tra gli altri dati, l’indirizzo e-mail, che verrà utilizzato come identificativo dell’utente (UserID). Tale indirizzo e-mail deve essere valido e operativo: il sistema, infatti, invierà presso questo indirizzo tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione. Non possono invece essere utilizzati indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Comunicazione Bonus Casa 2020

La trasmissione dei dati all’ENEA non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% (elencati all’articolo 16-bis del TUIR), ma solo per i seguenti interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili:

1) strutture edilizie: riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
2) infissi: riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
3) impianti tecnologici: installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; teleriscaldamento; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

4) elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019; 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020): forni; frigoriferi; lavastoviglie; piani cottura elettrici; lavasciuga; lavatriciasciugatrici (classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati).

Comunicazione per l’ecobonus

Per gli interventi di riqualificazione che beneficiano dell’ecobonus i dati devono essere trasmessi attraverso il sito web ecobonus2020.enea.it.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Comunicazione per il bonus facciate

Lo stesso sito ecobonus2020.enea.it deve essere utilizzato per trasmettere le pratiche per il bonus facciate, nel caso in cui gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma anche influenti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Secondo quanto stabilito al comma 220 della legge di Bilancio 2020, detti interventi dovranno soddisfare:

– i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
– i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010.
Come chiarito nella circolare n. 2/E/2020, dell’Agenzia delle Entrate, il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Quando inviare la documentazione

La trasmissione della documentazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per il bonus casa, per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, oppure la data di collaudo anche parziale, oppure la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici, invece, si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Per l’ecobonus, i 90 giorni di tempo decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).

Se per l’intervento non richiede il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è invece ritenuta valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).

Omesso invio

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50%, la trasmissione all’Enea dei dati seppure obbligatoria non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.

Nel caso di ecobonus, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.
L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2).
Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.