Credito d’imposta R&S: dal decreto Crescita arrivano la proroga e novità sui calcoli

Stabilita la proroga fino al 2023 per il credito d’ imposta R&S. Ma, dal 2021, scatteranno anche nuove regole. L’intensità di aiuto non sarà più differenziata (25% o 50%) in relazione alle tipologie di spese, ma sarà unica, pari al 25% per tutte le spese ammissibili. Cambierà anche la media di riferimento in relazione alla quale calcolare l’incremento agevolabile.

Le novità alla disciplina dell’incentivo, attualmente in vigore fino al 2020, sono previste dal decreto Crescita. approvato, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019

Quadro normativo

La misura agevolativa è stata introdotta con l’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, completamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014).

Successivamente è intervenuta la legge di Bilancio 2017, che:
– ha esteso di un anno, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, la durata dell’agevolazione;
– ha fissato, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), la misura del credito di imposta al 50% per tutti i costi ammissibili.
– ha innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascuna impressa può maturare;
– ha esteso la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.

Con il decreto Dignità, invece, sono stati esclusi dai costi ammissibili quelli sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei diritti di privativa industriale e degli altri beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020

La disciplina è stata nuovamente innovata con la legge di Bilancio 2019. La revisione ha investito sia aspetti di ordine sostanziale sia aspetti formali e documentali.

Le modifiche di ordine sostanziale, entrate in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) hanno riguardato in particolare:
– le spese di personale, che sono state differenziate tra spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
– le spese relative alla ricerca commissionata, che è stata distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;
– l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
– l’aliquota agevolativa, che è ritornata alla doppia aliquota del 25% e del 50%, e le modalità di calcolo del credito di imposta spettante. In particolare, a partire dal 2019, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%;
– l’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, che è stato dimezzato da 20 a 10 milioni di euro.
Con la legge di Bilancio 2019, sono state inoltre riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentaliper la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
In particolare, è stato stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010) e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.
È stato inoltre introdotto l’obbligo da parte dell’impresa di redigere (e conservare ai fini dei successivi controlli) una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di ricerca commissionata, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Novità del decreto Crescita, periodo di validità

Su questo quadro normativo si innestano le modifiche previste dal decreto Crescita.

Una prima novità riguarda il periodo di validità dell’agevolazione: il beneficio resterà in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2020).

La norma prevista nel decreto Crescita assicura quindi continuità operativa al credito d’imposta anche per il triennio 2021-2023.

Misura dell’agevolazione

Un’ulteriore innovazione apportata con il decreto Crescita attiene la misura dell’agevolazione: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 25% per tutte le spese ammissibili.

Il decreto Crescita non interviene invece sull’importo minimo di investimenti richiesto per accedere al beneficio: resta pertanto ferma la condizione relativa al sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.

Media di riferimento

Per il calcolo del beneficio fiscale, anche nel triennio 2021-2023, rimane l’approccio incrementale, ma il decreto Crescita cambia la media di riferimento in relazione alla quale calcolare l’incremento agevolabile: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) la media dovrà essere calcolata sul triennio 2016-2018 e non più, come nell’attuale formulazione, sul triennio 2012-2014.

Rimane ferma la vigente disposizione secondo cui per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.