ANF: dal 1° giugno procedura telematica per le domande

lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la possibilità di continuare a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF DIP, sono obbligati dal 1° giugno 2019 ad accedere alla procedura telematica per inoltrare l’istanza direttamente all’INPS, per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

In mancanza di tale adempimento, posto interamente a carico del lavoratore dipendente, i datori di lavoro non potranno in alcun modo erogare l’ANF nel LUL a partire dal mese di luglio, ferma restando la possibilità di recuperare il dovuto nei mesi successivi.

Cosa cambia per il datore di lavoro

I datori di lavoro, pertanto, non sono più tenuti a:

– raccogliere le istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16);
– verificare la loro corretta compilazione;
– calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sono determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale.
Nel periodo 1° aprile 2019- 30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Il conguaglio in UniEmens degli importi richiesti in modalità cartacea deve avvenire al più tardi con la denuncia contributiva relativa a giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
N.B. La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.

Cosa cambia per il lavoratore

Restano confermati i requisiti di spettanza e le modalità di calcolo degli ANF. Ciò che cambia è la procedura di richiesta che, a partire dal’1° giugno, impone al lavoratore l’obbligo di procedere esclusivamente per via telematica affinchè la domanda sia, in primis, sottoposta al vaglio dell’INPS, che determina gli importi spettanti su base mensile e li rende disponibili al datore di lavoro direttamente all’interno del Cassetto previdenziale.
Lo stesso Istituto ha comunicato che, a partire dal 1° giugno, i lavoratori dipendenti di aziende attive potranno accedere alla procedura telematica “Assegno per il nucleo familiare” per inviare le domande di ANF DIP per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
Dopo aver effettuato l’accesso, il modulo telematico richiede di specificare, oltre al periodo di riferimento, anche se la domanda viene presentata direttamente dal titolare della prestazione o per un soggetto diverso (come accade in caso di genitori separati o divorziati, se a fare richiesta è l’ex coniuge non affidatario dei minori).
ANF1
ANF 1
Nella schermata successiva devono essere inseriti i dati anagrafici di ciascun componente il nucleo familiare e il relativo legame di parentela con il richiedente. Lo step successivo prevede l’indicazione dei dati reddituali di ciascun componente, inclusa la dichiarazione espressa in caso di mancato conseguimento di redditi nel precedente periodo d’imposta.
L’ultima fase consiste nella resa delle dichiarazioni di responsabilità relative alla unicità della prestazione.
ANF2

Sanzioni

Appare opportuno riepilogare di seguito le principali violazioni previste in materia di ANF e le relative sanzioni:
– Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell’ANF: salvo reato, sanzione amministrativa da € 413 a € 2.478.
– Violazione dell’obbligo di denunciare ogni variazione dello stato di famiglia: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (in caso di rapporti plurimi)
– Violazione dell’obbligo di indicare al datore di lavoro presso il quale viene prestata attività secondaria, il datore di lavoro presso la quale viene prestata l’attività principale: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta
– Violazione dell’obbligo di fornire all’INPS le notizie e i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale.
Domanda di ANF: cosa cambia
Fino al 31 maggio 2019
Dal 1° giugno 2019
In presenza di domande di ANF presentate in modalità cartacea il calcolo dell’importo teoricamente spettante poteva essere effettuato dal datore di lavoro confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
La presentazione delle domande di ANF è ammessa unicamente con modalità telematiche. L’INPS provvede in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.
datori di lavoro recuperano l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility, disponibile sul “Cassetto previdenziale aziendale”. Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante. Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Nel caso in cui, per l’erogazione degli ANF da parte del datore di lavoro è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’INPS era necessario presentare apposita domanda di autorizzazione all’INPS che, a seguito di istruttoria, rilasciava all’utente il modello di autorizzazione ANF43 da allegare alla domanda (ANF/DIP) e consegnare al datore di lavoro.
Il soggetto interessato richiedente è tenuto a presentare specifica domanda di autorizzazione ANF telematica all’INPS, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione, in quanto è l’INPS a procedere direttamente all’istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento è inviato al richiedente con le consuete modalità.