Decreto Rilancio: professionisti ammessi al bonus e non al contributo a fondo perduto

Il decreto Rilancio (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica il decreto Cura Italia (convertito dalla legge n. 27/2020) rifinanziando il Fondo per il reddito di ultima istanza attivato presso il Ministero del Lavoro per erogare (anche) un bonus ai professionisti ordinistici. L’incremento dovrebbe garantire ulteriori 2 tranche da 600 euro ciascuna (art. 78). I requisiti di fruizione sono quasi completamente confermati, con un’apertura verso gli invalidi INPS, ma occorrerà attendere, anche stavolta, un decreto attuativo.
D’altra parte, il decreto Rilancio introduce un contributo a fondo perduto (art. 25) – alternativo al bonus e non fruibile dagli iscritti alle Casse professionali. Questo contributo, erogato agli altri titolari di partita IVA, potrebbe far ottenere ai professionisti, un importo maggiore dei bonus. Le rappresentanze professionali vedono, in questa scelta del Governo, l’ennesima “disattenzione” verso il mondo dei liberi professionisti. Resta da vedere se – e come – questa scelta iniziale possa essere corretta in sede di conversione del decreto.

Bonus per i professionisti ordinistici

L’articolo 44 del decreto “Cura Italia” (D. L. 18/2020), convertito dalla L. 27/2020 ha istituito un Fondo per il “reddito di ultima istanza” anche a favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale. Il decreto interministeriale attuativo aveva destinato 200 milioni di euro dello stanziamento (poi incrementati di ulteriori 80 milioni con un decreto del 30/4/2020) al fine di erogare loro, attraverso le rispettive Casse di previdenza, un bonus una tantum per il mese di marzo di importo pari a 600 euro.
Il primo decreto attuativo (del 28/3/2020) aveva stabilito criteri e modalità di attribuzione del bonus, da erogare ai professionisti che, per il 2018, avessero dichiarato un reddito complessivo:
– non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti “anti Covid”;
– tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Il D. L. 23/2020 ha poi precisato che il bonus una tantum per il mese di marzo poteva essere richiesto da:
· iscritti esclusivamente alla Cassa previdenziale erogante;
· non titolari di pensione.
L’indennità non concorreva alla formazione del reddito imponibile.

La fruizione del bonus era incompatibile con la fruizione degli altri bonus previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

I nuovi bonus nel decreto Rilancio

Il decreto Rilancio ripropone il precedente bonus aggiornando la norma del Cura Italia (e del D. L. 23/2020) nei termini di seguito indicati.

Il decreto, al fine di riconoscere “anche per i mesi di aprile e maggio 2020” il bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale:
1) porta da 300 a “1.150 milioni” lo stanziamento del relativo Fondo;
2) aumenta da 30 a 60 giorni il termine per l’adozione del decreto interministeriale attuativo.
Quanto ai requisiti di fruizione, la nuova norma dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della – analoga – pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).
N.B. Rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

Divieto di cumulo

Il bonus – oltre a non essere cumulabile con tutti gli aItri erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori) – è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Quest’ultima incompatibilità merita un approfondimento, poiché, questa misura di sostegno può essere – ove il professionista abbia i requisiti per la sua fruizione – più “remunerativa” del doppio bonus di aprile e maggio.
Nuovo contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio
Per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica l’articolo 25 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda e che non siano iscritti alle Casse di previdenza professionale.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019.
L’importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Ad esempio
In caso di ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 40.000 euro nel mese di aprile 2019 e pari a zero nell’aprile 2020, avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato sulla differenza tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, è pari a 40.000 euro. Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a 8.000 euro.
E’ previsto comunque un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e la somma, come i bonus, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Valutazione finale

Come si è visto, la norma sul contributo a fondo perduto “non spetta” ai professionisti iscritti agli Albi professionali ed alle relative Casse di previdenza professionale.
Dal punto di vista giuridico, dal momento che anche in ambito comunitario, i liberi professionisti sono qualificati come imprenditori, è francamente incomprensibile la loro esclusione dalla fruizione di questo contributo, posto che non vi è dubbio (come comprovato dall’istantaneo esaurimento delle risorse del bonus di marzo) che anche questi lavoratori autonomi hanno pesantemente subito gli effetti della crisi economica conseguita alla pandemia.
E infatti, in una nota congiunta firmata, il Comitato Unitario delle professioni (CUP), la Rete professioni tecniche (RPT) e l’Associazione Giuristi ed Economisti insieme (AEGI) hanno dichiarato che “l’esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall’accesso ai contributi a fondo perduto … è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato”.
Sarebbe auspicabile – anche in considerazione dei “tempi lunghi” concessi per l’adozione del decreto interministeriale attuativo del bonus (coincidenti con quelli di conversione del decreto legge Rilancio) che il Governo “aggiusti il tiro”, come peraltro ha dimostrato di essere in grado di fare quando, con il DPCM del 30 aprile 2020 ha rifinanziato il bonus di marzo. E provveda, in sede di conversione del decreto, a sanare questa inspiegabile sperequazione, ammettendo anche i professionisti ordinistici alla fruizione del contributo a fondo perduto.
In estremo subordine, tornando al bonus dei 600 euro, è auspicabile estendere la compatibilità del bonus alle pensioni di invalidità erogate dalle Casse di previdenza professionale. E’ evidente, infatti, che – di regola – un professionista invalido fruisca del trattamento erogato dalla propria Cassa professionale e non dell’assegno erogato dall’INPS al quale egli non è iscritto.