E-fattura: imposta di bollo con versamento cumulativo

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sulla generalità dei documenti emessi in formato elettronico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, non sarà quindi possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico e il pagamento del tributo dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014.
L’art. 6 del decreto, infatti, stabilisce che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta mediante versamento con modello F24 telematico. Il pagamento deve avvenire in unica soluzioneentro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Rispetto alla disciplina previgente, dettata dal D.M. 23 gennaio 2014, è stato eliminato l’obbligo della preventiva autorizzazione e quello di versamento dell’acconto dell’imposta, prevedendo un unico versamento a saldo.
L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale afferente le fatture elettroniche emesse nel 2019 dovrà pertanto essere effettuato entro il 29 aprile 2020 (il 2020 sarà un anno bisestile).

Quando si paga l’imposta di bollo?

Sul piano oggettivo, l’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede che siano assoggettate ad imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro le “fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti […]” di importo superiore a 77,47 euro riferite a operazioni non imponibili IVA. Pertanto l’imposta di bollo dovrà essere versata qualora le fatture elettroniche emesse si riferiscano a operazioni esentinon imponibili e a quelle escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del decreto IVA.
I soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime di vantaggio, in quanto esclusi dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, potranno continuare ad apporre l’apposito contrassegno. L’unica eccezione è rappresentata dalle fatture emesse nei confronti di enti della Pubblica amministrazione, nel qual caso l’emissione della fattura elettronica resta obbligatoria.

Come si effettua il versamento

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Pertanto, il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l’apposito campo previsto e pagare il tributo in modalità telematica.
Al fine di effettuare il versamento, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 106/E/2014) ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Sanzioni

L’omesso pagamento dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine prevede una sanzione che va dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, sanabile mediante ravvedimento operoso.
Le sanzioni e gli interessi da ravvedimento dovranno essere versati utilizzando i codici tributo 2502 e 2503 istituiti con risoluzione n. 32/E del 2015.