e-fattura obbligatoria anche per gli acquisti di carburanti

Il settore dei carburanti è stato oggetto di numerosi interventi normativi ad opera della legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire e a contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
È probabilmente per questa ragione che il legislatore aveva deciso di anticipare al 1° luglio 2018, rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2019 prevista per la generalità delle operazioni verso i “privati” (B2B e B2C), il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, oltre che per talune prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti pubblici.
Anche se l’applicazione anticipata del nuovo obbligo risultava coerente con la decisione di esecuzione del Consiglio europeo, che ha autorizzato lo Stato italiano – per il periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2021 – ad accettare come fatture i soli documenti in formato elettronico emessi dai soggetti passivi stabiliti in Italia diversi da quelli che beneficiano del regime di franchigia per le piccole imprese, le incertezze degli operatori non erano venute del tutto meno nonostante gli apprezzabili sforzi dell’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento n. 89757 e la circolare n. 8/E, entrambi del 30 aprile 2018, ha fornito le relative istruzioni operative e i primi chiarimenti in tempi utili per garantire il rispetto del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente in merito all’efficacia temporale delle norme tributarie.
Come già evidenziato da Confindustria nella nota di aggiornamento dell’8 giugno 2018, era indubbio che un adempimento di tale portata innovativa richiedesse un periodo ben più ampio per l’implementazione e per consentire ai soggetti coinvolti di applicarlo in condizioni di certezza, nel rispetto delle indicazioni rese. Inoltre, non si poteva ignorare come, nonostante le precisazioni fornite, residuassero alcune criticità interpretative che, al momento, non avevano trovato soluzione e che, verosimilmente, sarebbero state affrontate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina.

Per effetto del decreto Dignità

In quest’ottica, si giustifica senz’altro la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione, disposta dall’art. 11-bis del D.L. n. 87/2018.
A seguito della riformulazione dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, da tale data, gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati obbligatoriamente mediante l’emissione della fattura elettronica se posti in essere da soggetti passivi IVA che agiscono in quanto tali, cioè nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Gli stessi acquisti, se effettuati in veste di “privati consumatori”, beneficiano invece dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, previsto dal nuovo art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 696/1996 e, per essi, è prevista – già dal 1° luglio 2018 – la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri percepiti dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (si veda il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106701 del 28 maggio 2018).

Scompare la scheda carburante

L’obbligo della fattura elettronica comporta l’abolizione della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/1997, mentre ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa diventa indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.
L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203 ha definito gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti ritenuti ugualmente idonei allo scopo, precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell’IVA, ma anche la deducibilità della spesa, risolvendo in tal modo il duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti oltre ai carburanti e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamento tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate.
Al riguardo, l’Agenzia ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante.
Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.