La e-fattura si contesta con un “invito”, che non si può rifiutare

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura: pertanto il cessionario, che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta, potrà sempre rifiutarla o contestarla, ma comunicando direttamente via e-mail, telefono etc. con il cedente, senza poter veicolare il rifiuto, né alcun altro tipo di comunicazione di contestazione, attraverso il canale del Sistema di Interscambio.
Questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate fra i chiarimenti forniti sul proprio sito sulla compilazione dell’e-fattura.
Nel corso della terza giornata svoltasi a Rimini della diciannovesima edizione del Percorso di Aggiornamento Tributario, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer, è stato allora chiesto come poter gestire operativamente questi problemi soprattutto nelle fasi di avvio, nelle quali potrà non essere infrequente che la fattura elettronica passiva non risulti perfettamente corretta nel suo contenuto.

Come gestire le possibili irregolarità

Tra le casistiche delle irregolarità, vi potrebbero essere la mancanza di alcuni elementi del documento (come una genericità della descrizione degli addebiti), oppure un errore nell’imposta, vale a dire l’indicazione di un maggior imponibile, oppure di una maggiore imposta rispetto a quella realmente dovuta.
In caso di descrizione carente
Nel primo caso, ovvero e-fattura carente nella “descrizione”, il rischio è eminentemente legato alle possibili censure in merito alla detrazione dell’imposta/deduzione del costo per genericità della stessa, essendo ormai sufficientemente consolidato il patrimonio giurisprudenziale secondo cui, se la descrizione della fattura è carente, l’amministrazione può disconoscere la detrazione/deduzione.
Quindi, poiché anche i difetti di descrizione potrebbero generare una maggiore difficoltà nella prova della inerenza dell’operazione economica, in primo luogo sarà possibile ricorrere a richieste di integrazioni di altra documentazione anche estranea alla fattura per corroborare il diritto alla detrazione/deduzione, ma senza che ciò, almeno in prima battuta, ponga un problema di rifiuto della fattura.
In ogni caso, al ricevimento di una fattura di acquisto, ogni operatore dovrà effettuare due tipologie di controlli:
– il primo sulla regolarità descrittiva e, semmai, richiedere una migliore precisazione della natura, qualità e quantità dei beni venduti o dei servizi prestati,
– l’altro sulla regolarità “sostanziale” della fattura.
In caso di errore nell’imposta
Ad esempio, in caso di “numeri” difformi rispetto alla misura corretta, dopo aver adeguatamente informato il soggetto che ha emesso la fattura imprecisa, occorrerà non solo astenersi dal pagamento di quanto erroneamente addebitato, ma anche evitare di operare la detrazione del tributo in attesa della relativa nota di variazione, ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972, per erronea imputazione.
Qualora, però, vi fosse inerzia della controparte, in capo al soggetto acquirente vi sarà allora la necessità di reagire per non rassegnarsi a convivere con un documento irregolare e con un tributo esposto sulla fattura non aderente alla realtà dell’operazione economica effettiva.
Come detto, però, per il Fisco l’unico modo per gestire tali rapporti è fuori dal Sistema di Interscambio ed è rappresentato da un rapporto esclusivamente privatistico tra cedente e acquirente, problema, per quest’ultimo, particolarmente fastidioso da risolvere qualora giungesse una fattura per un bene o un servizio mai acquistato.
In questi casi, per la risoluzione della questione, si consiglia di inoltrare alla controparte una lettera dal seguente tenore:
“Spett.le Società,
abbiamo ricevuto dal Sistema di Interscambio la seguente fattura elettronica [indicare estremi], riferita a presunte cessioni di beni/prestazioni di servizi che, in realtà, non risultano mai avvenute. Nel segnalare, quindi, l’errore nella fatturazione e nel contestare integralmente l’inesatto contenuto della stessa, che non è riferibile ad alcun rapporto od accordo contrattuale da noi perfezionato, si rimane in attesa di un cortese storno documentale della erronea fatturazione da noi ricevuta”.
A fronte dell’eventuale indisponibilità ad annullare gli effetti della documentazione errata, dopo qualche tempo dalla predetta missiva bonaria la questione potrà essere riproposta, tramite una PEC, ma questa volta aggiungendo anche la seguente frase conclusiva:
“Decorsi 15 giorni dal ricevimento della presente senza alcun riscontro finalizzato alla rimozione dell’errore, già sollecitata anche con precedente comunicazione, a mia tutela sarò costretto ad informare i competenti organi in ordine alla necessità di accertare le ragioni della persistente sussistenza dell’emissione di una fattura elettronica asseritamente erronea, ma attestante operazioni economiche inesistenti, i cui eventuali profili di reato sono descritti nel D.Lgs. n. 74/2000”.
Ovviamente, non possiamo ancora sapere se anche nel mondo del digitale questa comunicazione risulterà persuasiva.
Tuttavia, per correggere un errore analogo recentemente compiuto nel tradizionale rapporto della fatturazione analogica in via di estinzione (che già proponevano questo genere di problemi), l’errore fu corretto dopo solo un quarto d’ora dalla ricezione di una seconda mail riportante una simile avvertenza conclusiva: in inglese, un invito ben determinato a raggiungere educatamente ed efficacemente uno scopo, tramite un necessario comportamento altrui, si chiama moral suasion
Si faccia, tuttavia, attenzione con una simile “fiscal suasion” a non rischiare di perdere un fornitore permaloso…