e-fattura ricevuta il mese dopo, detrazione “retroattiva” facoltativa

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ad esempio
Per una fattura elettronica di acquisto che riporterà la data del 30 gennaio 2019, che fosse ricevuta attraverso il Sistema di Interscambio il giorno 1° febbraio 2019, il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio.
Questo è quanto stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018, che ha introdotto una modifica all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998. Già la relazione illustrativa al provvedimento di legge aveva ben illustrato la ratio dell’intervento normativo: si intende consentire che “il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata”, dovendosi, peraltro, rammentare come la medesima facoltà (in vigore dal 24 ottobre 2018) non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo e, in tale evenienza, l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.
Ad esempio
Per una fattura elettronica di acquisto che riporterà la data del 31 dicembre 2019 e che fosse ricevuta attraverso il SdI il giorno 2 gennaio 2020, il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio 2020.
Quanto delineato dal legislatore, che non è stato oggetto di alcuna modifica nell’iter di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, appare sostanzialmente coerente con l’art. 167 della direttiva n. 2006/112/CE, in forza del quale il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, ovvero nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge affinché l’Erario possa far valere, nei confronti del debitore, l’obbligo al pagamento dell’imposta, fermo restando, però, che per esercitare il diritto alla detrazione stessa è necessario il possesso della fattura di acquisto (art. 178 della direttiva n. 2006/112/CE).

Come e quando esercitare il diritto a detrazione

Peraltro, in materia di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto, l’Agenzia delle Entrate si è da tempo già espressa con la circolare n. 1/E/2018, ma, in prospettiva dell’avvento della e-fattura obbligatoria, ora la legge a definire puntualmente modalità e termini per esercitare il diritto alla detrazione relativo all’imposta emergente dalle fatture ricevute.
Al riguardo, nel corso della terza giornata svoltasi a Verona della diciannovesima edizione del Percorso di Aggiornamento Tributario, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer, è stato chiesto se la soluzione affermata dalla legge per conservare il diritto alla detrazione del tributo nel mese di esigibilità mediante l’annotazione della fattura entro il termine di liquidazione di detto periodo, dovesse essere considerato un obbligo, o potesse essere ritenuto una mera facoltà.
In altri termini, si è chiesto di conoscere se, per comodità amministrative ed in ragione del fatto che alcuni software gestionali non individuano nel mese di esigibilità il periodo di detrazione del tributo dei documenti ricevuti e annotati nel mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, sia comunque possibile avvalersi della detrazione del tributo nel mese di ricezione della fattura nonostante l’annotazione del documento entro il 15 del mese, vale a dire se, per una e-fattura di acquisto che riporterà la data del 30 gennaio 2019, e che fosse ricevuta attraverso il Sistema di Interscambio il giorno 1° febbraio 2019, il diritto alla detrazione dell’imposta possa continuare ad essere esercitato nel mese di febbraio.
Al riguardo, non può che esserne confermata la possibilità, attesa la circostanza che il diritto alla detrazione dell’IVA continua a sorgere nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni:
– l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72 (requisito sostanziale)
– il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale),
mentre le modifiche operate nell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, introducono una mera facoltà del contribuente di poter “far retroagire” il diritto alla detrazione dell’imposta anche di quanto ricevuto ed annotato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ivi utilizzandosi, per ammettere la detrazione nel mese di esigibilità, la locuzione “può essere esercitato”.